Fermo amm.vo auto: Non è sempre il giudice tributario a dover conoscere della controversia

articolo tratto dal COA di Catanzaro

Dopo una miriade di tentennamenti tra Corti di merito, Sezioni semplici della Suprema Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato sembra che sia caduta la parola fine sulla sorte delle controversie afferenti ai fermi auto attivati dalla concessionarie per la riscossione dei tributi.

Sentenza nr. 14831 depositata in data 5-6-2008. [ scarica la sentenza ]

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha infatti risolto il conflitto di giurisdizione sollecitato nel corso di un giudizio pendente davanti alla commissione tributaria di Ragusa.

La giurisdizione segue la natura del credito ed è quindi il giudice ordinario a poter e dover conoscere dei casi in cui la fonte del credito azionato dal concessionario con il ricorso al fermo non abbia natura di tributo.

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