Monthly Archives: marzo 2009

Reati commessi col mezzo della stampa in genere

Il diritto di informazione, garantito dall’art. 21 cost., sussiste in capo ad un’associazione di consumatori ogni qual volta risulti evidente l’utilità sociale della conoscenza dei fatti e delle opinioni, trasmessi con comunicati, perché diretti a contribuire alla formazione della pubblica opinione in materia di interesse generale, correlata alle finalità istituzionali di tale associazione; i “comunicati stampa” di quest’ultima rientrano, pertanto, nella nozione di “stampato” disciplinato dagli art. 1 e 2 l. n. 47 del 1948, trattandosi di attività di soggetto che svolge anche funzione di agenzia, in senso lato, di informazione, sia pure nel più ristretto ambito delle materie connesse alle finalità istituzionali sue proprie, in quanto le notizie diffuse dalle agenzie di informazione mediante comunicati o dispacci sono destinate alla pubblicazione, così come richiesto dal citato art. 1, e l’eventuale diffamazione consumata attraverso tali comunicati integra l’illecito di diffamazione a mezzo stampa.

Cassazione civile , sez. III, 13 gennaio 2009 , n. 482

Stampa: sequestro

I forum on line non possono essere qualificati come un prodotto editoriale, o come un giornale on line, o come una testata giornalistica informatica. Si tratta, infatti, di una semplice area di discussione dove qualsiasi utente, o gli utenti registrati, sono liberi di esprimere il proprio pensiero, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole e agli obblighi cui è soggetta la stampa, come indicare un direttore responsabile per registrare la testata, o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che la Costituzione riserva solo alla stampa (nella specie, la Corte ha confermato la legittimità del sequestro di alcune pagine Web del sito dell’Associazione per i diritti degli utenti per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc), su cui erano stati pubblicati messaggi di partecipanti a un forum sulla religione cattolica, che erano stati ritenuti offensivi verso il comune sentimento religioso, per le opinioni espresse a proposito dello scandalo dei preti pedofili).

Cassazione penale , sez. III, 11 dicembre 2008 , n. 10535

Frodi informatiche

La fattispecie prevista dall’art. 640 ter c.p. (c.d. frode informatica) ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa, l’unica differenza è che l’attività fraudolenta investe non la persona, ma il sistema informatico di pertinenza della stessa, sicché rispetto alle aggravanti, si utilizzano gli stessi schemi validi per il reato ex art. 640 c.p. Pertanto, la confiscabilità dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato può essere esclusa soltanto se l’abuso della qualità di operatore del sistema è l’unica aggravante a effetto speciale contestata, ma questa scelta si traduce in una patente violazione di legge laddove sussiste anche l’aggravante ex art. 640 c.p. comma 2 n.1, per il danno all’ente pubblico.

Cassazione penale , sez. VI, 05 febbraio 2009 , n. 8755

Simulazione di reato

Non sussiste simulazione di reato quando l’alterazione del vero riguarda modalità e circostanze di fatto che non influiscono sulla configurazione giuridica del reato effettivamente commesso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato di cui all’art. 367 cod. pen. nella condotta di colei che, dopo aver presentato una querela per diffamazione in relazione alla pubblicazione su internet di foto che la ritraevano in atteggiamenti pornografici, aveva negato in una dichiarazione integrativa, contrariamente al vero, che le foto riguardassero la sua persona).

Cassazione penale , sez. VI, 30 settembre 2008 , n. 38571

Ingiuria e diffamazione online

Colui che gestisce un sito internet (nella specie blog) risponde del reato di diffamazione aggravata, ex art. 595 c.p., unitamente all’autore materiale del testo, a seguito della pubblicazione di scritti sul sito stesso, se il gestore avendo un controllo preventivo sul materiale da pubblicare, non si è preoccupato di controllare la fonte dello stesso o la veridicità di quanto in esso descritto.

Tribunale Lecce, sez. I, 16 maggio 2007 , n. 529

Onere della prova nel procedimento di regolamenti di confini e apposizione di termini

Nell’azione “finium regundorum” i proprietari di due fondi vicini devono entrambi farsi carico dell’onere della prova, in quanto la natura dell’azione mette l’attore e il convenuto sullo stesso piano, incombendo a ciascuno di essi di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice – svincolato dal principio “actore non probante reus absolvitur” – ha un amplissimo potere di scelta e valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, salvo, nell’ipotesi di mancanza di prove o di inidoneità delle prove disponibili, il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali.

Cassazione civile , sez. II, 11 marzo 2009 , n. 5881

Indennita’ accordi amichevoli – Espropriazione per pubblica utilità

Percepita a seguito di “accordo amichevole” da parte del proprietario espropriando la somma convenuta (ai sensi dell’art. 1 l. n. 391/68) a titolo d’indennità di espropriazione in relazione a un procedimento “in fieri”, ed avvenuta la presa del possesso, a seguito di occupazione d’urgenza da parte dell’espropriante del bene, una volta sopravvenuta la revoca della dichiarazione di pubblica utilità – che costituisce il presupposto del procedimento ablativo – tutti i successivi atti del procedimento, che vi si ricollegano, diventano inefficaci in forza di tale provvedimento, che pone fine alla procedura espropriativa. Con la conseguenza che la somma anticipata all’espropriando diventa priva di causa, così come diventa priva di causa l’occupazione del bene da parte dell’espropriante, e ciascuno dei due è obbligato alle rispettive restituzioni. Ciascuno dei due, pertanto, diventa creditore dell’altro, con la conseguente applicabilità alla fattispecie delle norme sulla “mora credendi” che hanno carattere generale e si applicano anche all’obbligo di restituire un immobile (art. 1216 c.c.), nonché di quella dell’art. 1227, comma 2, c.c., a norma del quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

Cassazione civile , sez. un., 09 marzo 2009 , n. 5624