Monthly Archives: maggio 2009

Condannato per truffa l’avvocato che chiede deposito non dovuto

Rischia il carcere per truffa e patrocinio infedele l’avvocato che fa lasciare al suo assistito del denaro a titolo di deposito cauzionale non necessario, cioè con una finta causale. C’è di più. Il cliente può incastrarlo registrando le conversazioni telefoniche.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20066 del 12 maggio 2009, ha confermato la condanna a due anni di reclusione per truffa aggravata e patrocinio infedele nei confronti di un legale che, “a danno del proprio assistito”, si era fatto consegnare 7mila euro “al fine di costituire deposito cauzionale per ottenere la cancellazione di un’ipoteca” assolutamente ininfluente per il contratto di compravendita che stava seguendo. [ scarica la sentenza ]

Tratto da Cassazione.net

Nesso causalità

Non ha diritto al risarcimento chi lamenta un danno per essere caduto a terra dopo aver inciampato nel guinzaglio a laccio di un cane se non prova il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento lesivo (nella specie, respinta la domanda avanzata in primo grado da una signora caduta rovinosamente al suolo per colpa, a suo dire, di un mastino che l’avrebbe avvinta alle gambe con il suo lungo guinzaglio. Secondo la Corte, l’attrice non aveva assolto l’onere probatorio, non avendo dimostrato che il cane si era mosso. Nessun teste, in particolare, aveva confermato la circostanza di uno sgambetto da parte del guinzaglio scosso dall’animale).

Cassazione civile , sez. III, 20 aprile 2009 , n. 9350

Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento per giusta causa

L’espletamento di altra attività lavorativa o extralavorativa da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idonea a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione, posto che il fatto di guidare una moto di grossa cilindrata, di recarsi in spiaggia e di prestare una seconda attività lavorativa sono di per sé indici di scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltreché dimostrativi del fatto che lo stato di malattia non è assoluto e non impedisce comunque l’espletamento di un’attività ludica o lavorativa.

Cassazione civile , sez. lav., 21 aprile 2009 , n. 9474

Esame risposte dei testi

In materia di prova testimoniale, benché i giudizi non possano costituire oggetto di prova, essendo vietato demandare ai testi la valutazione dei fatti, laddove si tratti di apprezzamenti di assoluta immediatezza, praticamente inscindibili dalla percezione dello stesso fatto storico, essi possono concorrere al convincimento del giudice (nella specie, oggetto della testimonianza erano le condizioni di un pavimento presso la sala di un museo. Una donna nell’accedere alla sala era scivolata, cadendo a terra e riportando delle lesioni. L’unico teste presente all’accaduto aveva affermato che il pavimento si presentava scivoloso. La Corte d’Appello aveva ritenuto tale testimonianza priva di valore, in quanto il teste aveva espresso un giudizio sulla causa della caduta).

Cassazione civile , sez. III, 22 aprile 2009 , n. 9526