Monthly Archives: giugno 2009

Riforma del processo civile: schema riassuntivo

Competenza del giudice di pace.

Al giudice di pace sono affidate le cause di valore fino a 5 mila euro e quelle per i sinistri fino a 20 mila euro. Si tratta di incrementi notevoli (un sostanziale raddoppio della competenza basa). Viene inoltre aggiunta la competenza per materia degli accessori su ritardata erogazione di pensioni e simili.
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Legge 18 giugno 2009, n. 69 in vigore dal 4 lugio 2009

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

(G.U. 19 giugno 2009, n. 140; s.o. n. 95)

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Parcelle, il cliente che chiede il visto dell’Ordine ammette il debito: non può poi dolersi dell’importo.

Cassazione – Sezione seconda – ordinanza 28 gennaio – 8 giugno 2009, n. 13132
Presidente Settimj – Relatore D’Ascola

Fatto e diritto

La Corte d’appello di Cagliari sez. staccata di Sassari con sentenza del 15 giugno 2006 confermava la sentenza n. 1165/03 resa dal tribunale di Sassari l’8 settembre 2003 e rigettava il gravame proposto da L. F. avverso gli eredi di G. S., signori M. L. D. M., A. S. e An. S..
Rilevava che il tribunale aveva riconosciuto l’esistenza di un credito dell’ingiungente S. per prestazioni professionali consistenti nella progettazione di una porcilaia e opere rurali annesse, quantificando il credito sulla base di una lettera proveniente dallo stesso opponente, poi deceduto. Read more »

Valutazione e liquidazione svalutazione monetaria prova del maggior danno

Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l’attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo testando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l’onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero – attraverso la produzione dei bilanci – quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegate il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale. testo massima

Cassazione civile , sez. II, 03 giugno 2009 , n. 12828

Indulto reato continuato

Ai fini della revoca dell’indulto in caso di condanna per reati uniti dal vincolo della continuazione, alcuni dei quali, compreso il più grave, commessi prima della scadenza del termine previsto dal provvedimento di indulto e altri successivamente, la pena per il reato o i reati satellite, suscettibile di comportare la revoca dell’indulto e quindi di precluderne l’applicazione, va individuata nell’aumento inflitto a titolo di continuazione per ognuno di questi, spettando al giudice dell’esecuzione interpretare sul punto il giudicato, qualora in sede di cognizione siano state omesse le singole specificazioni.

Cassazione penale , sez. un., 23 aprile 2009 , n. 21501

Disastro ambientale e risarcimento del danno

Il responsabile del disastro ambientale deve risarcire il danno morale ai residenti nell’area in quanto soggetti a rischio: va ristorata la lesione costituita dalla paura di ammalarsi come conseguenza del reato ex art. 449 c.p. (nella specie, la Corte ha confermato il risarcimento per i cittadini di un paese che, in seguito alla fuoriuscita di diossina da una fabbrica, erano stati ripetutamente sottoposti a controlli sanitari e a un regime di vigilanza; a detta della Corte, il danno non patrimoniale da risarcire andava ravvisato nel patema d’animo indotto in ognuno dei cittadini dalla preoccupazione per il proprio stato di salute, dopo la consumazione del reato di disastro ambientale).

Cassazione civile , sez. III, 13 maggio 2009 , n. 11059