Monthly Archives: luglio 2009

Liquidazione del danno non patrimoniale: 3 principi

Tre importanti principi, relativamente alla liquidazione del  danno non patrimoniale, vengono affermati nella sentenza sotto riprodotta per esteso.

1) in relazione ad un fatto illecito costituente anche fatto reato continuato per atti di libidine in danno di minore, la valutazione unitaria del danno non patrimoniale deve esprimere analiticamente l’iter logico ponderale delle poste (sinteticamente descritte e tipicizzate in relazione agli interessi o beni costituzionali del minore lesi) e non già una apodittica affermazione di procedere ad un criterio arbitrario di equità pura, non controllabile per la sua satisfattività.
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Sinistri stradali: l’azione diretta contro l’assicurazione è una mera facoltà

L’azione diretta contro il proprio assicuratore prevista dal Codice delle Assicurazioni è una mera facoltà, cioè una discrezionale alternativa alla tradizionale azione di responsabilità contro l’autore del danno.
Corte Costituzionale, sentenza n. 180 del 10 giugno 2009

Locazione: obblighi del locatore

Il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso di beni immobili non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto di locazione sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene secondo la destinazione d’uso convenuta, mentre del mancato rilascio il locatore è responsabile nei confronti del conduttore quando la destinazione particolare dell’immobile in conformità alle richieste autorizzazioni, concessioni o licenze amministrative abbia costituito il contenuto dell’obbligo specifico dello stesso locatore di garantire il pacifico godimento dell’immobile in rapporto all’uso convenuto.

Cassazione civile , sez. III, 24 giugno 2009 , n. 14772

Albo degli Avvocati: iscrizione

In tema di incompatibilità di cui all’art. 3 del r.d.l. n. 1578/33, non rileva la natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro, bensì la sua relativa stabilità (“impiego”) e, quando non si tratti di prestazioni di carattere scientifico o letterario, la sua remunerazione in misura predeterminata, in ragione della continuità del rapporto, piuttosto che in riferimento a ciascuna singola prestazione professionale (nella specie, la Corte ha confermato la decisione del Consiglio Nazionale Forense, che aveva cancellato dall’albo speciale dei professionisti appartenenti agli uffici legali di enti pubblici un direttore amministrativo dell’ASL. La Corte ha sottolineato che è vero che tra le aziende sanitarie e i loro direttori amministrativi intercorre un rapporto di lavoro autonomo a tempo determinato di carattere privato, rinnovabile alla scadenza, ma ciò non esclude che tale rapporto determini incompatibilità con la professione legale, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto cui le prestazioni sono dovute, trattandosi di rapporto stabile e remunerato in misura predeterminata e periodica)

Cassazione civile , sez. un., 24 giugno 2009 , n. 14810