Modifiche alla disciplina del Condomino negli edifici.
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Diventa più difficile contestare una multa per violazione del codice della strada. Le attestazioni contenute nel verbale di accertamento della violazione, riguardanti i fatti oggetto di percezione sensoriale del pubblico ufficiale accertatore, possono infatti essere poste nel nulla solo attraverso un giudizio di querela di falso. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 17355/2009 che, a sezioni unite, ha così deciso la questione di particolare importanza relativa all’efficacia probatoria delle affermazioni dei verbali della polizia. La contestazione, spiega la Cassazione, è libera solo per le circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale mentre per le altre non si può che far ricorso alla querela di falso.
Corte di cassazione – Sezioni Unite civili – Sentenza 24 luglio 2009 n. 17355
La ristrutturazione di un edifico si verifica quando gli interventi, comportando modifiche esclusivamente interne, abbiano interessato un fabbricato le cui componenti essenziali (quali muri perimetrali, strutture orizzontali e copertura) siano rimaste inalterate. Si parla, invece, di ricostruzione qualora questi elementi essenziali, per evento naturale o per fatto umano, siano venuti meno e l’intervento successivo non abbia comportato alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, con particolare riferimento alla volumetria, alla superficie d’ingombro occupata e all’altezza. Quando queste componenti vengono alterate si è in presenza, al contrario, di una nuova costruzione, da considerare tale agli effetti del calcolo delle distanze rispetto agli immobili contigui. In tali ultimi casi la distanza prevista dalle nuove disposizioni va comunque riferita al nuovo fabbricato nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico contenga una norma espressa in tal senso, oppure, in mancanza, alle sole parti eccedenti le dimensioni dell’edificio originario.
Cassazione civile , sez. II, 07 settembre 2009 , n. 19287
Il supremo Collegio, con la sentenza 16920/09, ribadisce la parziareità delle obbligazioni condominiali ma apre alla libera contrattazione tra le parti: si tratta di disciplina derogabile.
la Corte di Cassazione ribadisce quanto già affermato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 9148/08: le obbligazioni condominiali sono rette dal principio di parziarietà e non da quello di solidarietà.
Il consumatore che acquista a distanza può restituire la merce senza pagare l’indennità per l’uso del prodotto. La Corte di giustizia con la sentenza C-489/07, depositata in data 3/09/2009, rafforza ulteriormente la tutela del consumatore in materia di vendite a distanza. Read more »
Decreto Ministeriale 108/09 del 23/07/2009 per la modernizzazione e l’adeguamento agli standard di sicurezza anche per gli ascensori entrati in funzione prima del 1999.
***—*** Ministero dello Sviluppo Economico ***—***
VISTA la raccomandazione della Commissione Europea 95/216/CE dell’8 giugno 1995 sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162, relativo al regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva Ascensori 95/16/CE; Read more »