Non è nulla la delibera dell’assemblea condominiale che decide sul rifacimento dei muri perimetrali con una maggioranza insufficiente. Al più può essere annullabile e il condomino deve impugnarla in Tribunale entro termini ristretti ma non può opporsi al decreto ingiuntivo che lo condanna a versare la sua quota contestando la delibera stessa.
Sono questi i principi affermati dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24658 del 23 novembre 2009, ha respinto il ricorso di un condomino che si era rifiutato di pagare la sua quota per il rivestimento dei muri perimetrali del Palazzo. Read more »
Monthly Archives: novembre 2009
Solo annullabile la delibera condominiale con maggioranza insufficiente
Tutela del consumatore: pacchetti turistici e agenzie di viaggio
L’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell’art. 14 d.lg. n. 111/95, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/Cee e applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del d.lg. n. 206/05 (codice del Consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. Pertanto, ha diritto al risarcimento della lesione non patrimoniale il cliente che s’infortuna durante un’escursione optional rispetto alla formula “trasferimento all’estero più soggiorno”, atteso che la posizione di garanzia dell’agenzia di viaggio copre anche i prodotti accessori del pacchetto qualificati come optional.
Cassazione civile , sez. III, 13 novembre 2009 , n. 24044
Previdenza avvocato
Gli enti previdenziali privatizzati – nell’esercizio della propria autonomia, che li abilita ad abrogare o derogare disposizioni di legge – possono adottare, in funzione dell’obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, provvedimenti (quale, nella specie, l’art. 4 del regolamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nel nuovo testo risultante dalla delibera del 28 febbraio 2004, adottata dal Comitato dei delegati, ai sensi dell’art. 2, commi 25 e 26, l. n. 335/95, ed approvata dai ministeri vigilanti), che – fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione – introducono la facoltà di optare per il sistema contributivo, a condizioni di maggior favore per gli iscritti, ed – in coerenza con la stessa facoltà di opzione, che comporta l’ampliamento dell’area di utilizzabilità a fini pensionistici dei contributi legittimamente versati – stabiliscono la regola della non restituibilità dei contributi medesimi – tacitamente abrogando la previsione in senso contrario, affatto eccezionale, di precedente disposizione di legge (quale, nella specie, l’art. 21 l. n. 576/80, Riforma del sistema previdenziale forense) – in quanto ne risulta, da un lato, il rispetto dei limiti all’autonomia degli enti (quali la previsione tassativa dei tipi di provvedimento, che gli enti sono abilitati ad adottare, ed il principio del pro rata) – dal quale dipende la idoneità dei loro atti di delegificazione a realizzare l’effetto perseguito (abrogazione, appunto, o deroga di disposizioni di legge) – e non ne derivano, dall’altro, lesioni di diritti quesiti, né di legittime aspettative o dell’affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica.
Cassazione civile , sez. lav., 16 novembre 2009 , n. 24202
Violazione obblighi di assistenza familiare
La pronuncia della decadenza dalla potestà genitoriale non altera i doveri di assistenza del genitore decaduto, penalmente sanzionati; tale provvedimento non incide sulla responsabilità penale e, pertanto, non preclude la commissione del reato di cui all’art. 570, commi primo e secondo, c.p. e non ne fa venire meno la permanenza.
Cassazione penale , sez. VI, 29 ottobre 2009 , n. 43288
Licenziamento per giusta causa
È illegittimo il licenziamento del dipendente che, esasperato da un collega, gli lancia la cornetta in un gesto d’ira. Si tratta di un comportamento volgare ed inurbano, ma non è tale da rompere il rapporto fiduciario col datore di lavoro e, quindi, da costituire giusta causa di recesso (a detta della Corte, infatti, nella specie il lancio del ricevitore non aveva il contenuto di violenza o minaccia nei confronti di un collega, ma era da ascriversi al momentaneo stato di esasperazione).
Cassazione Civile, sez. Lavoro, 3 novembre 2009, n.23289
Nesso di causalità
Il nesso di causalità tra evento lesivo e danno può essere riconosciuto anche in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, che però deve essere “qualificata” da ulteriori elementi idonei a tradurre in certezze giuridiche le conclusioni astratte svolte in termini probabilistici. Pertanto, sussiste nesso causale non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile, non già una mera possibilità astratta.
Cassazione Civile, sez.III, 30 ottobre 2009, n.23059
Cassette di sicurezza: responsabilità della banca
La banca è tenuta a rispondere del furto dei beni depositati nelle cassette di sicurezza, atteso che la sottrazione dei beni custoditi non può considerarsi caso fortuito, trattandosi di un evento prevedibile in considerazione della prestazione dedotta in contratto.
Cassazione Civile, sez.I, 4 novembre 2009, n.23412



