Monthly Archives: aprile 2010

Se il difensore non indica il codice fiscale in un atto, tale comportamento non può essere tradotto in una ipotesi di nullità.

Se il difensore non indica il codice fiscale in un atto, tale comportamento non può essere tradotto in una ipotesi di nullità.

Tanto viene precisato nella recentissima ordinanza del Tribunale di Varese, ad opera del giudice Buffone, nella quale si legge, altresì, che “in caso di omessa indicazione del codice fiscale il giudice non deve pronunciare la nullità dell’atto, ma potrebbe tutt’al più limitarsi alla sollecitazione di una condotta atta a rimuovere una simile irregolarità”.

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Equa riparazione e lite collettiva

La sofferenza morale prodotta nelle parti dall’eccessivo protrarsi del processo va riconosciuta anche nel caso di lite promossa collettivamente, nel caso di specie in corrispondenza ad una rivendicazione di categoria di taglio sindacale, così come l’esito sfavorevole della lite non esclude il diritto all’equa riparazione per il ritardo, se non nei casi in cui sia ravvisabile un vero e proprio abuso del processo, configurabile allorquando risulti che il soccombente abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura, il perfezionamento della fattispecie di cui alla legge n. 89 del 2001. Nè d’altra parte può gravarsi l’interessato di oneri di prova o specifica allegazione di circostanze a sostegno della deduzione del sofferto danno morale, incompatibili con la presunzione di sussistenza di tale danno.

Cass. civ. Sez. I, 02/04/2010, n. 8179

Autorizzazione dell’assemblea all’amministratore a promuovere un giudizio

La delibera condominiale con la quale si autorizza l’amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi del giudizio stesso e conferisce quindi, implicitamente, la facoltà di proporre ogni genere di impugnazione, compreso il ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto regolarmente conferito il mandato al difensore, ai fini del ricorso per cassazione, da parte di un amministratore di condominio, la cui legittimazione processuale non era stata mai contestata nei gradi di merito). (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Trieste, 26/04/2004)

Cass. civ. Sez. V Sent., 04/02/2010, n. 2584

Uso della cosa comune ex art. 1102 c.c.

In materia di uso della cosa comune da parte del compartecipe ex art. 1102 c.c., al fine di stabilire se l’uso più intenso da parte di uno dei comproprietari valga ad alterare il rapporto di equilibrio tra i partecipanti alla comunione, pertanto non consentito ai sensi della richiamata norma codicistica, deve aversi riguardo non già all’uso fatto in concreto del bene in un determinato momento, bensì all’uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno. In tal senso, il diritto del comproprietario sulla cosa comune deve intendersi leso ogni qualvolta uno dei compartecipi abbia attratto il bene in tutto o in parte nella propria esclusiva disponibilità, ovvero qualora abbia di fatto eseguito un’opera determinante un suo maggiore godimento ed un conseguente impedimento degli altri al compimento di opere ragionevolmente prevedibili, o già previste, avuto riguardo alla destinazione attuale della cosa comune ed alle prospettive offerte dalla sua natura, le quali permettano ad essi lo stesso o altro migliore uso della cosa a vantaggio delle proprietà esclusive. Rilevato, pertanto, che il comproprietario non può assoggettare, nè in tutto né in minima parte, al proprio esclusivo godimento la cosa comune, modificandone la destinazione ed alterando il rapporto di equilibrio con l’altro proprietario, deve nella fattispecie intendersi certamente lesiva dell’eguale diritto di godimento della cosa comune la intervenuta installazione sul terreno in comproprietà da parte dell’appellante di un serbatoio GPL e delle relative tubazioni orizzontali, che, sporgendo dal suolo, impediscono di fatto all’appellato compartecipe di fruire allo stesso modo della relativa area e di quella circostante.

App. Napoli Sez. II Sent., 22/03/2010

Incompetenza e inefficacia della misura cautelare

Solo una formale dichirazione di incompetenza determina l’inefficacia della misura cautelare che non sia stata rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti.

Cass. pen. Sez. Unite, 25/03/2010, n. 12823

Impugnazione di cartelle relative a ruoli emessi dall’Inps per contributi previdenziali

Le controversie relative all’impugnazione di cartelle che si riferiscono esclusivamente a ruoli emessi dall’Inps per contributi previdenziali, con corrispondenti somme aggiuntive ed interessi di mora, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Rientrano infatti nella giurisdizione di detto giudice, e non di quello tributario, le controversie aventi ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio, anche se originate da pretese azionate dall’Ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale (ora di pagamento), non solo per l’intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli Enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, può proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 18/03/2010, n. 6539

Condotta idonea ad integrare la giusta causa nel licenziamento

Non costituisce condotta idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento di cui all’art. 2119 c.c., la quale si configura ogni qualvolta ci si trovi al cospetto di fatti che impediscano la prosecuzione del rapporto di lavoro poiché lesivi del vincolo fiduciario che necessariamente deve sussistere tra le parti del rapporto, il comportamento del dipendente che, in occasione di agitazioni aziendali, sia diretto ad impedire l’ingresso in fabbrica di altri lavoratori non aventi l’intento di aderire alla proclamata agitazione. Nella fattispecie, sebbene sussistenti indiscutibili profili di responsabilità a carico del resistente, trattasi di condotte non aventi i caratteri tali da consentire di pervenire ad un giudizio di fondatezza circa la legittimità della sanzione espulsiva per la carenza del requisito di proporzionalità rispetto alla mancanza addebitata al lavoratore.

Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 29/03/2010, n. 7518