Monthly Archives: giugno 2010

Risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta

Il venir oggettivamente meno dell’interesse creditorio determina l’estinzione del rapporto obbligatorio in ragione del sopravvenuto venir meno del suo elemento funzionale, ex art. 1174 c.c. Ciò precisato, qualora, come nella specie, il rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto (specificamente un contratto di soggiorno alberghiero) il venir meno del predetto interesse (dovuto nel caso concreto ad improvviso impedimento per malattia di uno dei contraenti) si risolve in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso, conseguentemente assumendo rilievo quale autonoma causa della relativa estinzione.

Giudice di pace Pozzuoli, 03/05/2010

Impugnazione procedimento disciplinare dell’avvocato

In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa, è sufficiente che all’incolpato venga contestato un comportamento giudicato come integrante una violazione deontologica, non essendo, viceversa, necessaria la contestazione del nomen juris o della rubrica della ritenuta violazione, atteso che il giudice disciplinare può individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in disposizioni generali che impongono l’astensione da qualsiasi comportamento lesivo del decoro, dell’immagine nonché della dignità professionale, quanto in diverse e specifiche norme deontologiche o anche in condotte atipiche non previste da dette norme ma che pur danno vita ad una violazione dei doveri deontologici. In tal senso, nel caso concreto, è stato rigettato il ricorso promosso da un avvocato contro il provvedimento emanato dal proprio Consiglio dell’Ordine, confermato poi dal Consiglio Nazionale Forense, con il quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della censura per essere venuto meno agli obblighi di lealtà e correttezza propri della professione forense, dal momento che, in base alla chiarezza delle determinazioni del succitato provvedimento, anche in assenza dell’indicazione specifica delle norme deontologiche che si reputavano violate, era stato comunque garantito allo stesso l’esercizio del proprio diritto di difesa.

Cass. civ. Sez. Unite, 17/06/2010, n. 14617

Previdenza sociale: assegni familiari

L’assegno per il nucleo familiare, istituito e regolato dal D.L. n. 69 del 1988, spetta ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, oltre ai pensionati, ed è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare oltre che, ovviamente, all’entità del reddito percepito dall’avente diritto. In applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 818 del 1957, che specifica la composizione del “nucleo familiare”, sono da considerare componenti dello stesso, tra gli altri, i figli naturali legalmente riconosciuti che, ai sensi dell’art. 250 c.c., sono quelli riconosciuti nei modi indicati dall’art. 254 c.c. dal padre o dalla madre, anche se uniti in matrimonio con persona diversa all’epoca del concepimento. La condizione di figlio naturale riconosciuto, peraltro, per quanto qui rileva, non è assolutamente inficiata dall’assenza di inserimento nella famiglia legittima. Ebbene, la normativa sull’assegno familiare non richiede l’inserimento nell’ambito della famiglia legittima ma si limita a richiedere, ai fini del relativo riconoscimento, la condizione di figlio naturale per cui anche il soggetto coniugato e mai separato ma convivente con altra persona ha diritto alla percezione dell’assegno familiare per i figli naturali, minori, legalmente riconosciuti se prova che, essendo posti a suo carico, provvede al loro mantenimento.

Cass. civ. Sez. lavoro, 18/06/2010, n. 14783

Responsabilità contabile

In materia di responsabilità contabile, elementi necessari e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti, sono unicamente il carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisce e del denaro, o del bene, oggetto della sua gestione, mentre del tutto irrilevante rimane il titolo in base al quale la gestione è svolta, il quale può altresì essere del tutto carente. Nella fattispecie, rilevato che la società ricorrente è concessionaria dell’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato per l’attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito – la quale assicura che la rete telematica affidatale contabilizzi le somme giocate, le vincite ed il prelievo erariale unico, nonché la trasmissione periodica di tali informazioni al sistema centrale – assume come tale la qualifica di agente della riscossione, tenuto al versamento di quanto riscosso, e dunque al conto giudiziale degli introiti complessivamente derivanti dalla gestione telematica del gioco lecito, e sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Cass. civ. Sez. Unite, 21/06/2010, n. 14891

Consulenti del lavoro e onorari

In materia di prestazione di opera professionale di natura intellettuale, il professionista che abbia esercitato un’attività riservata dalla legge a categoria professionale diversa da quella dell’albo in cui lo stesso risulta iscritto, conformemente all’art. 2231 c.c., non avrà diritto a percepire alcun compenso, neppure sotto il profilo dell’indebito arricchimento. La succitata disposizione normativa si riferisce, tuttavia, unicamente alle attività professionali per le quali la legge prescrive, quale condizione per il loro esercizio, l’iscrizione in apposti albi o un’abilitazione specifica, mentre, per ogni altra attività, vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo, ovvero la libertà di svolgere la propria attività lavorativa. Rientrano in quest’ultima ipotesi le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale che, sebbene di competenza di determinate categorie professionali – dottori commercialisti, ragionieri e periti commercialisti – non sono ad esse riservate per legge in via esclusiva, non essendo richiesto per il loro esercizio né l’iscrizione in un apposito albo né un’abilitazione specifica. Ne deriva che, laddove tali attività siano eseguite da un professionista non appartenente alle summenzionate categorie professionali, qual è il consulente del lavoro, questi avrà di certo diritto al proprio compenso per l’opera prestata, non potendo trovare applicazione, in tale ipotesi, l’art. 2231 c.c. In tal senso, nel caso di specie, è stata cassata la sentenza con cui si era stato negato il diritto al compenso ad un consulente del lavoro sull’erroneo presupposto che le attività svolte da quest’ultimo (tenuta delle scritture contabili dell’impresa, redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini dell’IRAP o ai fini dell’ICI, richiesta di certificati o presentazione di domande presso la Camera di Commercio) rientrassero tra quelle riservate dalla legge solo ai soggetti (ragioniere commercialista, dottore commercialista) iscritti a particolari albi o provvisti di specifica abilitazione.

Cass. civ. Sez. II, 11/06/2010, n. 14085

Onorari avvocato e transazione

L’accordo transattivo raggiunto dalle parti, comprensivo dell’obbligo espresso di abbandonare il giudizio, non costituisce condizione necessaria e sufficiente per il sorgere del diritto dell’avvocato ai sensi dell’art. 68, R.D.L. n. 1578 del 1933, a prescindere dal fatto che la causa sia di seguito proseguita e sia stata chiusa con sentenza di accertamento della cessazione della materia del contendere e di rigetto della richiesta di condanna alle spese per soccombenza virtuale. Il richiamato disposto normativo, invero, stabilendo che tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese in favore degli avvocati che hanno partecipato al giudizio definito con quella transazione, si riferisce ad ogni accordo mediante il quale le parti abbiano determinato la cessazione della lite senza la pronuncia del Giudice e non già, come nella specie, alle diverse ipotesi in cui la pronuncia giudiziale sia comunque intervenuta, seppur solo al fine di provvedere sulle spese.

Cass. civ. Sez. II, 12/06/2010, n. 14193

Circolazione stradale e prova documentale

Deve attribuirsi piena efficacia probatoria al verbale di contestazione di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada a mezzo del quale gli agenti di polizia attestino che il conducente dell’autovettura al momento dell’avvistamento e dell’affiancamento non indossava la cintura di sicurezza, non potendosi ritenere che una tale forma di constatazione sia qualificabile come una mera sensazione. In tal senso, nella specie, nessun rilievo assume la circostanza che gli agenti accertatori si trovavano di fatto nell’autovettura dietro quella del contravventore.

Cass. civ. Sez. II, 16/06/2010, n. 14556