Monthly Archives: luglio 2010

Procedimento di adottabilità senza difensore del minore

E’ nullo il procedimento di adottabilità senza difensore del minore solo se il pregiudizio è effettivo. La S.C. ha accolto il ricorso del tutore di un minore che si era costituito in ritardo nel procedimento di adottabilità. Dopo aver esaminato le riforme legislative sulla materia i giudici del Palazzaccio hanno affermato il principio secondo cui “alla ritardata costiuzione del difensore del minore o alla mancata assistenza da parte di questo ad uno o più atti processuali in tanto può conseguire la dichiarazione di nullità dell’intero processo e/o dell’atto e di tutti quelli successivi, in quanto la parte interessata alleghi e dimostri il reale pregiudizio che la tardiva costituzione o la mancata partecipazione all’atto ha comportato per la propria effettiva tutela giurisdizionale.

Corte Cass. n. 16870  del 19 luglio 2010

Nulla l’assemblea condominiale se il condominio non prova la convocazione nella cassetta delle lettere

Nulla l’assemblea di condominio se  il condominio non prova la convocazione nella cassetta delle lettere L’assemblea condominiale può essere annullata nel caso in cui la convocazione sia stata fatta mediante l’inserimento dell’avviso nella cassetta delle lettere del condomino e senza che l’amministratore sia riuscito a provare con altri mezzi la tempestività e l’effettività della convocazione stessa. Infatti, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza NRG 967 depositata il 30 marzo 2010, ha accolto la domanda di annullamento della delibera assembleare, avendo il condominio genericamente addotto l’inserimento della convocazione nella cassetta postale del condomino, senza ulteriori specificazioni e allegazioni ai fini della prova della tempestività della convocazione. “Poiché l’art. 1136 cod. civ. non prescrive particolari modalità di notifica ai condomini – hanno motivato i giudici romani – per l’avviso di convocazione delle relative assemblee, la comunicazione può essere data in qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo; sicché si deve ritenere che la disposizione di legge sia stata osservata quando risulti provato, anche a mezzo di presunzioni, che i condomini abbiano, in qualunque modo, avuto notizia della convocazione”. Da ciò deriva che “anche l’inserimento dell’avviso di convocazione nella cassetta delle lettere del condomino vale a porre la ragionevole presunzione della conoscenza dell’avviso stesso da parte del condomino, posto che, una volta che l’avviso è pervenuto all’indirizzo del destinatario, si verifica la fattispecie dell’art. 1335 cod. civ. , essendovi stata una attività materiale idonea a portare l’atto nella sua sfera di conoscibilità”. Ma, nonostante questa premessa, hanno chiarito i giudici, “qualora, poi, il condomino agisca per far valere l’invalidità di una delibera assembleare, adducendo la sua mancata convocazione, incombe sul condominio convenuto l’onere di provare che tutti condomini sono stati tempestivamente avvisati della convocazione”.

Assegno bancario valido anche senza il nome del prenditore

Il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l’indicazione del prenditore (fattispecie in cui è applicabile la disciplina dei titoli al portatore) oppure che sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all’emittente, questo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento.

Cass. civ. Sez. I, 14/07/2010, n. 16556

Distrazione delle spese in favore del difensore antistatario

L’omessa pronuncia da parte del Giudice adito sull’istanza di distrazione presentata dall’avvocato, onde ottenere gli onorari non riscossi e le spese anticipate al proprio cliente, costituisce una mancanza materiale piuttosto che un vizio di attività o un errore di giudizio da parte dell’organo giudicante e, pertanto, emendabile con il rimedio impugnatorio specifico della correzione della sentenza di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. Il ricorso al predetto rimedio impugnatorio, anziché a quelli ordinari è, infatti, giustificato dal fatto che la decisione sulla predetta istanza è essenzialmente obbligata e che la relativa declaratoria accede a quanto complessivamente sancito in merito alla controversia in esame, senza però assumere una propria autonomia formale. La mancata pronuncia sull’istanza di distrazione promossa dall’avvocato è, dunque, riconducibile ad una mera disattenzione da parte del Giudice, tenuto conto anche del fatto che la concessione della distrazione, ricorrendone le condizioni, quali la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte dell’avvocato e la formale richiesta di distrazione in suo favore, non è soggetta ad alcuna forma di valutazione giudiziale, atteso che il Giudice è vincolato a quanto asserito dal professionista. Ne deriva che in siffatta ipotesi, in cui sussiste un errore materiale di natura omissiva che rende palese la divergenza tra quanto statuito dal Giudice e quanto egli avrebbe dovuto esprimere in forza di un obbligo normativo, il rimedio esperibile è quello del procedimento di correzione degli errori e delle omissioni materiali volto a ricostruire la volontà oggettiva dell’organo giudicante, quale elemento immanente nell’atto per dettato ordinamentale e, non un’impugnazione ordinaria che, invece, è finalizzata alla correzione ed eliminazione di errori di giudizio. In tal senso, nel caso concreto, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione promosso dall’avvocato avverso la sentenza in cui non vi era alcuna statuizione da parte dell’autorità giudicante sulla propria istanza di distrazione.

Cass. civ. Sez. Unite, 07/07/2010, n. 16037

Comodato precario

Il comodato cd. precario si configura allorquando non si sia previsto il termine di scadenza, la cui determinazione è dunque rimessa alla sola volontà del comodante che può manifestarla ad nutum anche con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che possa assumere rilevanza la circostanza che tale bene immobile sia stato adibito ad uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra i coniugi (comodatari), all’affidatario dei figli. In tal senso, nel caso di specie, è stata cassata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, quale condizione di legittimità della richiesta di restituzione della casa concessa in comodato, in assenza di un prestabilito termine di scadenza, la sopravvenienza di un bisogno caratterizzato dai requisiti dell’urgenza e della non previsione, avendo così applicato erroneamente alla fattispecie concreta quanto disposto dall’art. 1809, comma 2, c.c.

Cass. civ. Sez. III, 07/07/2010, n. 15986

Nuovo Codice del Processo Amministrativo

CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, D.LGS. APPROVATO DAL CDM 24 GIUGNO 2010

Articolo 1

Approvazione del codice e disposizioni connesse

1. È approvato il codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 ai presente decreto.

2. Sono altresì approvate le norme di attuazione di cui all’allegato 2, le norme transitorie di cui all’allegato 3 e le norme di coordinamento e le abrogazioni di cui all’allegato 4.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010. Read more »