Monthly Archives: settembre 2010

Appello incidentale: procura alle liti

La procura alle liti costituisce una scelta ed una designazione della parte e non già un’attribuzione di poteri processuali, la quale deriva, pertanto, non dalla volontà di colui che tale procura conferisce, bensì direttamente dalla legge. In tal senso, invero, l’ambito dei poteri del difensore può essere limitato unicamente dalla legge o da una espressa volontà della parte, ma non anche dalla natura dell’atto con il quale, o all’interno del quale, è conferita la procura alle liti, ovvero dalla collocazione della stessa. (Il Giudice di Legittimità conclude nella specie per l’ammissibilità dell’appello incidentale proposto in virtù di procura alle liti rilasciata sull’atto di appello notificato, stante la operatività del principio di estensione dei poteri del difensore).

Cass. civ. Sez. Unite, 14/09/2010, n. 19510

Si configura un’estensione dei poteri del difensore, con conseguente legittimità della proposta impugnazione incidentale, nell’ipotesi in cui la procura alle liti sia stata rilasciata in calce alla copia notificata dell’atto di appello. In tal senso, invero, posto che l’attribuzione dei poteri processuali al difensore deriva dalla legge e non anche dalla volontà della parte, una limitazione dei poteri del medesimo, al quale sia rilasciata procura in calce all’atto di appello, nemmeno pare poter derivare, implicitamente, dalla natura eccezionale del potere di proporre appello incidentale, poiché dall’affermazione della natura speciale, ma non eccezionale, della norma di cui all’art. 334 c.p.c. che prevede l’impugnazione incidentale tardiva, deriva, a maggior ragione, che analoga natura deve riconoscersi al potere di proporre impugnazione incidentale in generale, ex art. 333 c.p.c. (Fattispecie relativa a ritenuta erronea inammissibilità, da parte dei Giudici di secondo grado, dell’appello incidentale, in quanto, rilasciata la procura alle liti in calce alla copia notificata dell’atto di appello, la stessa non avrebbe abilitato il difensore alla proposizione dell’impugnazione incidentale).

Cass. civ. Sez. Unite, 14/09/2010, n. 19510

Avvocato: procedimento disciplinare

La natura amministrativa dei procedimenti disciplinari forensi, ed i conseguenti giudizi, instaurati presso i consigli territoriali degli ordini e la riconosciuta potestà giurisdizionale del Consiglio Nazionale Forense, tuttavia privo di qualsivoglia competenza a dare impulso al procedimento disciplinare, determina la configurabilità di una pretesa incostituzionalità del procedimento disciplinare forense per asserita violazione dell’art. 111 Cost. In tal senso deve, invero, rilevarsi, avuto particolare riguardo all’ipotesi specifica, che mentre in relazione al procedimento è del tutto inconferente il richiamo alla citata norma della Carta Costituzionale, in quanto il principio di terzietà risulta essere irrimediabilmente dettato solo con riferimento all’attività di giurisdizione e non di amministrazione, quanto al Consiglio Nazionale è, per le medesime ragioni, altrettanto inconferente il principio di terzietà operato dal ricorrente.

Cass. civ. Sez. Unite, 17/09/2010, n. 19702

Professioni intellettuali: competenza giurisdizionale

Le decisioni del Consiglio nazionale dell’ordine dei commercialisti, avendo natura giurisdizionale, possono essere impugnate unicamente dinanzi alle sezioni unite della corte di cassazione.

Cass. civ. Sez. Unite, 23/09/2010, n. 20073