Monthly Archives: ottobre 2010

Modificare la Playstation, il Nintendo, il Wii e tutte le consolle videogioco: Cassazione penale, sez. III, sentenza 11 maggio 2010, n. 23765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto – Presidente -

Dott. TERESI Alfredo – Consigliere -

Dott. SQUASSONI Claudia – Consigliere -

Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere -

Dott. SARNO Giulio – rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente: Read more »

DOMANDA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA: RAPPORTI CON LA CAUSA DI MERITO

Ai fini della proponibilità di una domanda cautelare in corso di causa ai sensi e per gli effetti dell’art. 669 - quater c.p.c., si richiede comunemente che gli elementi distintivi della causa di merito e di quella cautelare siano gli stessi.

Le due cause devono avere, cioè, identità non solo di parti, ma altresì di causa petendi e petitum.

Read more »

Opposizione a D.I.

In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente che abbia assegnato al creditore opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario pari a 60 giorni deve, a pena di improcedibilità dell’opposizione, costituirsi entro 5 giorni decorrenti dalla data della notificazione dell’atto di citazione in opposizione, ovvero in un termine pari alla metà di quello di costituzione ordinario. La regola, infatti, espressa dall’art. 165, comma 1, c.p.c., secondo cui deve sussistere uno stretto legame tra i termini di comparizione e quelli di costituzione al fine di rendere coerente il sistema nei procedimenti che esigono una pronta trattazione, è espressione di un principio generale di razionalità ed uniformità che deve, dunque, considerarsi applicabile anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.. L’abbreviazione, pertanto, del termine di costituzione dell’opponente è una conseguenza automatica del fatto che all’opposto sia stato concesso un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, risultando del tutto irrilevante che la fissazione di tale termine sia dipesa da una scelta consapevole dell’opponente o da un mero errore materiale nel calcolo dello stesso. Invero, i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto risultano sempre dimezzati rispetto a quelli ordinari per il solo fatto che è stata proposta l’opposizione in parola, atteso che l’art. 645 c.p.c. prevede espressamente che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. La tardiva costituzione dell’opponente deve, dunque, essere equiparata alla sua mancata costituzione con la conseguente improcedibilità dell’opposizione. (In tal senso, nel caso concreto, si è ritenuto privo di fondamento il ricorso promosso dal ricorrente avverso la sentenza gravata che, stante quanto suesposto, aveva correttamente dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo a causa della tardiva costituzione dell’opponente nei termini dimezzati in virtù dell’abbreviazione dei termini di comparizione concessi all’opposto, ritenendo irrilevante l’eccezione sollevata in merito al fatto che tali termini fossero frutto di un mero errore materiale nel calcolo degli stessi e non di una consapevole scelta dell’opponente).

Cass. civ. Sez. Unite, 09/09/2010, n. 19246

Obbligo di mantenere i propri figli

I genitori hanno l’obbligo di mantenere i propri figli, secondo il disposto di cui all’art. 147 c.c. Tale obbligo grava su entrambi i genitori in senso primario ed integrale, con la conseguenza che, laddove uno di essi, non volesse o non potesse ottemperarvi, l’altro è tenuto a farvi fronte, ricorrendo a tutte le proprie risorse economiche, sfruttando le proprie capacità di lavoro, salvo poi agire contro l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Ne deriva che l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere di mantenimento ha natura sussidiaria, dunque, succedanea e che trova applicazione non già perché uno dei due genitori è inadempiente all’obbligo de quo, ma se ed in quanto l’altro genitore non è in grado di provvedervi. Ciò premesso, nel caso concreto, si è ritenuta corretta la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che la ricorrente non avesse diritto ad ottenere dai nonni paterni, in luogo del padre inadempiente, un assegno per il mantenimento del proprio figlio, dal momento che la stessa, in base alle risultanze probatorie, risultava in grado di assolvere al suo personale dovere di mantenimento.

Cass. civ. Sez. I, 30/09/2010, n. 20509

Matrimonio e divorzio: proprietà per accessione

In materia di divorzio, la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale su di un terreno, però, di proprietà personale esclusiva di uno solo dei coniugi, appartiene, secondo i principi generali sanciti in materia di accessione, in via esclusiva a quest’ultimo, senza che il medesimo debba provare di aver realizzato la predetta opera con l’impiego di denaro personale o personalissimo. Ne deriva che il coniuge non proprietario del terreno né dell’opera sullo stesso costruita ha il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme esborsate per la realizzazione del manufatto, purché fornisca la prova che tali somme erano state attinte da risorse patrimoniali personali o comuni. In tal senso, nel caso concreto, si è ritenuta corretta la sentenza gravata che aveva negato alla ricorrente il diritto di credito nei confronti dell’ex marito resistente in relazione alla costruzione di un immobile su un terreno di proprietà esclusiva del medesimo, atteso che la stessa non solo non aveva contestato la circostanza di fatto addotta dall’ex coniuge secondo cui questi avrebbe costruito l’immobile solo con suoi beni personali, provenienti da apporti familiari e, dunque, non facenti parte della comunione legale, ma non aveva altresì né allegato né dimostrato che, al di là dell’assistenza e del sostegno morale ed affettivo, aveva anche essa dato un contributo economico per la realizzazione dell’opera proveniente da risorse economiche personali ovvero ricadenti in comunione.

Cass. civ. Sez. I, 30/09/2010, n. 20508

Ricorso per impugnazione licenziamento: difetto di motivazione

È viziata la sentenza con cui si dichiara la legittimità di un licenziamento disciplinare sulla base di fatti che, nella pronuncia stessa, stante l’espletata istruttoria, si afferma non possano avere alcun rilievo disciplinare. In siffatta ipotesi è, infatti, ravvisabile un vizio di motivazione che, non consentendo di individuare correttamente l’iter logico–giuridico seguito dall’organo giudicante per pervenire alla predetta conclusione, inevitabilmente inficia la validità della sentenza de qua. Ciò premesso, nel caso concreto, si è cassata la sentenza gravata, atteso che in essa, nonostante si fosse affermata la genericità dei fatti contestati al ricorrente e, dunque, l’impossibilità di considerare gli stessi disciplinarmente rilevanti, si era poi, contraddittoriamente, riconosciuta la legittimità del recesso datoriale sotto il profilo della giusta causa in virtù del diffuso atteggiamento intimidatorio tenuto dal dipendente nei confronti dei colleghi, come risultante dagli esposti scritti dagli stessi, senza tener conto, tra l’altro, dell’accertato avvenuto ridimensionamento della gravità delle contestazioni in antecedenza rilevate.

Cass. civ. Sez. lavoro, 04/10/2010, n. 20566