Testo della legge: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B4D5C9AD-A028-4F40-A749-27579B2ADB54/0/20101104_L_183.pdf
Schemi riepilogativi: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/2CE9D5AE-41C5-42E2-844F-30890100A547/0/schede_collegato_lavoro.pdf
In tema di condominio, la delibera assembleare che modifica i criteri legali di ripartizione delle spese, in assenza del consenso unanime di tutti i condomini, è inefficace, nei confronti del condomino assente o dissenziente, per nullità radicale deducibile senza limiti di tempo.
In tema di condominio, le spese di rifacimento del tetto sono sostenute dai condomini ai sensi degli artt. 1117 e 1123 c.c, in proporzione al piano o alla porzione di piano appartenente a ciascuno di essi in via esclusiva, salva diversa convenzione tra gli stessi, che non può, però, non intervenire con il consenso unanime di tutti i condomini.
Ai fini della regolarità dell’avviso di convocazione dell’assemblea, è sempre necessario che questo sia recapitato nella diretta sfera di conoscibilità del singolo condomino, e cioè che detto avviso sia pervenuto, quanto meno, presso persone che, per ragioni dei loro rapporti con il destinatario, o per causa di ufficio, siano tenute a farne consegna, ovvero che sia stato depositato in un luogo normalmente e periodicamente visitato dal destinatario, poiché destinato allo scopo della ricezione delle missive.
Trib. Salerno Sez. I, 10/09/2010
Il giudice del merito, in virtù del principio del libero convincimento, ha facoltà di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione, onde ben può trarre materia di convincimento anche dalla consulenza espletata in sede di accertamento preventivo, pur se il consulente abbia ecceduto i limiti del mandato conferito, una volta che la relazione di quest’ultimo sia stata ritualmente acquisita agli atti. (Cassa con rinvio, App. Messina, 31/08/2004)
Cass. civ. Sez. III, 09/03/2010, n. 5658
Il preavviso di licenziamento ha efficacia meramente obbligatoria, determinando, pertanto, l’estinzione del rapporto, fatto unicamente salvo l’obbligo per il recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva. L’eventuale successivo nuovo licenziamento, in quanto inidoneo ad incidere su un rapporto già esaurito, deve conseguentemente ritenersi inefficace.
Cass. civ. Sez. lavoro, 04/11/2010, n. 22443
Ai fini della determinazione del contributo previsto dall’art. 277 c.c. in ordine al mantenimento dei figli naturali, la regola dell’affidamento condiviso ad entrambi i genitori ex art. 155 c.c., non comporta la deroga al principio secondo cui ciascun genitore è tenuto a provvedere al soddisfacimento dei bisogni dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. In siffatta situazione il Giudice deve disporre, ricorrendone i presupposti, la corresponsione di un assegno periodico che, nell’ipotesi in cui sia stato disposto il collocamento prevalente presso un genitore, deve essere posto a carico dell’altro non collocatario, tenendo conto dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore in conformità all’art. 155 citato.
Cass. civ. Sez. I, 04/11/2010, n. 22502