Monthly Archives: gennaio 2011

Notifica a persone giuridiche

La notificazione alle persone giuridiche deve essere eseguita con le modalità prescritte dall’art. 145 c.p.c. Se nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente si osservano le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; laddove neppure l’adozione di tali modalità consente la notificazione, si procede con le formalità dell’art. 140 c.p.c., nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell’atto, ovvero direttamente nei confronti della società), ricorrendo, in via residuale, alle formalità dettate dall’art. 143 c.p.c.

Cass. civ. Sez. V, 12/01/2011, n. 613

Actio negatoria servitutis: legittimazione passiva

L’actio negatoria servitutis, avente natura reale e diretta all’accertamento della libertà di un fondo rispetto ad un altro, può essere proposta unicamente nei confronti del proprietario dello stesso, in quanto potenziale titolare della servitù che si intende negare nella vindicatio libertatis, per cui deve escludersi il ricorso di una tale azione nelle ipotesi in cui la domanda sia proposta unicamente contro il conduttore dell’immobile confinante e non già contro il proprietario. L’esecutore materiale dell’opera, invero, ove soggetto diverso dal proprietario, può unicamente rispondere, insieme a quest’ultimo, delle conseguenze dannose della stessa, nella eventuale concorrente azione risarcitoria.

Cass. civ. Sez. II, 17/01/2011, n. 939

Fatto illecito del lavoratore subordinato e azione di risarcimento del datore di lavoro

La commissione di un fatto illecito da parte del lavoratore subordinato, con conseguente danno patrimoniale del datore di lavoro, legittima quest’ultimo alla proposizione di un’azione di risarcimento danni. Nell’ipotesi in cui il prestatore abbia agito per il pagamento della retribuzione dovuta, tale azione può essere proposta anche in via riconvenzionale da parte del datore di lavoro, il quale, tuttavia, mentre può eventualmente ottenere la compensazione con i controcrediti del lavoratore, in alcun caso può intendersi titolare del diritto di ottenere dal Giudice una riduzione delle retribuzioni dovute in sede di adeguamento ex art. 36, comma primo, Cost.

Cass. civ. Sez. lavoro, 17/01/2011, n. 896

Spese e condominio apparente

Il pagamento degli oneri di gestione del fabbricato comune grava unicamente sul proprietario dell’unità abitativa condominiale e non già su colui il quale possa apparire tale. In ipotesi siffatte, invero, in alcun modo può farsi applicazione del principio dell’apparenza del diritto, in quanto essenzialmente strumentale ad esigenze di tutela dell’affidamento del terzo in buona fede. (La soluzione equitativa nella specie adottata dal Giudice di Pace si pone, pertanto, in contrasto con il richiamato principio, la cui applicazione non può dipendere da fattori di apparenza, per loro natura incompatibili con le esigenze di certezza dei rapporti interni condominiali).

Cass. civ. Sez. II, 12/01/2011, n. 574

Termini di iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: ordinanza del Giudice Francesco Tallaro del Tribunale di Catanzaro

Segnaliamo questa interessantissima ordinanza pubblicata tramite il sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro: clicca qui

Precari della scuola: impugnazione contratti a tempo determinato

E’ dunque arrivato il momento di porre fine all’assurda disparità di trattamento da sempre subita da parte dei dipendenti della scuola statale rispetto a tutti gli altri lavoratori dipendenti, nel settore privato, come nel pubblico.
D’altra parte, ad imporre il superamento di questa situazione, è stato l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, siglato nel 1999 -cui ha dato attuazione la Direttiva comunitaria 1999/70/CE- che ha stabilito, alla clausola 5, che gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali norme idonee a prevenire e a sanzionare l’abuso nellasuccessione di contratti di lavoro a tempo determinato.
In esecuzione di questa direttiva, infatti, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, il D.Lgs. 368/2001, che venne a riformare la disciplina del lavoro a termine, ha previsto che il termine del contratto puo’ essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni, e in ogni caso per una sola volta e a condizione che la proroga sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attivita’ lavorativa per la quale il contratto e’ stato stipulato a tempo determinato. In analoga direzione, l’art. 36 del T.U. sul Pubblico Impiego, richiamando il D.lgs.vo 368/01, ha consentito alle pubbliche amministrazioni di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego solo per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali. Al contrario, per il personale docente e ATA della scuola statale, è rimasta in vigore la normativa speciale di cui alla legge 124/1999, che consente la reiterazione senza limiti dei contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per coprire posti in organico, con la possibilità di rinnovare il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità per un numero di volte indeterminato, in netto contrasto con quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria del 1999.
Una significativa svolta è stata data di recente dalla giurisprudenza, la quale, ormai con una certa costanza, sta dichiarando illegittime le sequenze dei contratti a tempo determinato stipulati con l’Amministrazione, condannando al contempo la stessa a risarcire, nei limiti della prescrizione, il danno subito dai precari, individuato nella differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbero dovuto percepire se fossero stati da subito assunti con contratto a tempo indeterminato (Vedi Tribunale di Alba, 8 novembre 2010, seguito dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 17454 del 10 novembre 2010).
Di particolare rilevanza è stata, poi, la sentenza del Tribunale di Siena – Sezione Lavoro-, che si è spinto a decretare la trasformazione automatica di un contratto di una docente che per ben sei volte era stata assunta a inizio anno e poi licenziata alla fine delle lezioni, da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato. Tutto ciò, si noti bene, in coerenza con quanto già statuito dalla Cassazione, secondo cui: “Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”. (Cassazione Sezione Lavoro n. 6328 del 16 marzo 2010).