Condominio: potere decisionale in ordine alle azioni processuali

In materia di condominio il potere decisionale in ordine alle azioni processuali spetta solo ed esclusivamente all’assemblea, che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente. Un tale potere decisionale, infatti, non può certo competere all’amministratore che, per sua natura, non è un organo decisionale, ma meramente esecutivo del condominio. L’attribuzione in capo all’assemblea del potere gestorio va raccordata, tuttavia, con la legittimazione passiva attribuita all’amministratore dall’articolo 1131, co. 2, c.c.; pertanto, l’amministratore convenuto può anche autonomamente costituirsi in giudizio nel quadro generale di tutela in via d’urgenza.

Trib. Milano Sez. III, 13/07/2011

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