La giustizia sociale non è pensabilie se non in funzione della libertà individuale

Piero Calamandrei

La legge è ordine e, di necessità, la buona legge è buon ordine

Aristotele

Non può esistere società umana senza diritto

Karl Popper
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Lo Studio Legale Coscarella nasce da un progetto dell’Avv. Vittorio Coscarella volto alla costituzione di un team professionale a carattere plurisettoriale e vocazione fortemente civilistica, societaria, bancaria e finanziaria.

Attualmente lo Studio può contare, oltre al titolare, dell’apporto professionale di due avvocati civilisti, un avvocato penalista e due dottori in Giurisprudenza.

Lo Studio si propone nell’attuale mercato dei servizi legali come una realtà dinamica, altamente specializzata, dotata di un’organizzazione evoluta e in grado di offrire una varietà di servizi integrati, di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale, in materie che richiedono competenze di natura interdisciplinare.

Le aree di attività sono: diritto civile, diritto di famiglia, volontaria giurisdizione, arbitrati e mediazione civile, diritto amministrativo, diritto penale, diritto bancario, recupero crediti, procedure concorsuali, diritto societario.

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Ultimi Articoli
FALLIMENTO (ora LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE): Liquidazione dell’attivo in genere

Nel sistema della legge fallimentare l’art. 108, secondo comma, prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l’espletamento della liquidazione concorsuale dell’attivo disciplinata nella Sezione II del Capo VI secondo le alternative indicate nell’art. 107, perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell’interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; mentre è da escludere che la norma possa essere applicata – e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato – nei diversi casi in cui il curatore agisca nell’ambito dell’art. 72, ultimo comma, legge fall. quale semplice sostituto del fallito, nell’adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita. ( Cassazione civile sez. un., 19/03/2024, n.7337 )

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Impedimento a comparizione dell’avvocato nel procedimento disciplinare per ragioni di salute

Nel procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, nonostante il carattere amministrativo della fase davanti al consiglio dell’ordine, la lacuna dell’art. 45 r.d.l. n. 1578/1933 che, nel prevedere la citazione dell’incolpato a comparire davanti a tale organo, non contiene la disciplina degli eventuali impedimenti, è colmabile analogicamente mediante la disciplina del codice di procedura penale relativa alla comparizione dell’imputato al dibattimento penale, del quale è previsto il rinvio in caso di assenza dell’imputato dovuta ad “assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento”. In tal senso, l’impedimento a comparire di cui all’art. 420-ter c.p.p. concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente e attivamente per l’esercizio del diritto costituzionale di difesa. Tuttavia, esso non può derivare in via automatica dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante. Si deve determinare un’impossibilità effettiva ed assoluta, e perciò legittima, riferibile ad una situazione non dominabile né contenibile ed a lui non ascrivibile, al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo. ( Cassazione civile sez. un., 12/04/2024, n.9949 )

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La prescrizione del credito risarcitorio per danni prenatale da farmaci teratogeni inizia dalla domanda amministrativa (Cassazione civile sez. III, 24/01/2024, n.2375)

Il termine di prescrizione del credito risarcitorio relativo ai danni, subiti nella fase di vita prenatale a causa dell’assunzione di farmaci ad effetti teratogeni da parte della gestante, decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo di cui all’art. 1 l. 29 ottobre 2005, n. 229, salvo prova, di cui è onerato il convenuto, da fornirsi anche in via presuntiva, che la consapevolezza, in capo al danneggiato, del nesso causale tra l’assunzione del farmaco e la propria condizione di disabilità e/o menomazione non sia maturata in epoca anteriore.

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La mancata opposizione all’omologa e la reclamabilità del decreto di omologa

L’istituto del c.d. cram-down fiscale disciplinato nell’art. 180, comma 4, l. fall. non dà luogo ad un tertium genus di giudizio di omologazione del concordato preventivo, ma segue il regime procedurale ordinario, che contempla il reclamo ex art. 183 l. fall. (art. 180, comma 4, l. fall.) ovvero quello semplificato, che ne esclude la proponibilità (art. 180, comma 3, l. fall.), a seconda che siano proposte o meno opposizioni. ( Cassazione civile sez. I, 10/01/2024, n.1033 )

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