Category Archives: Corte Costituzionale

Intervento di soggetto che non sia parte nel giudizio a quo, ne’ titolare di un interesse qualificato inerente al rapporto sostanziale

Corte Costituzionale Sentenza n° 118 /2011

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale – Intervento di soggetto che non sia parte nel giudizio a quo, ne’ titolare di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio – Inammissibilita’. Circolazione stradale – Violazioni della disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi – Estensione della previsione posta dall’art. 167, comma 9, cod. strada, con conseguente applicabilita’ delle sanzioni amministrative al conducente e al proprietario del veicolo, nonche’ al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo – Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di personalita’ della responsabilita’ penale e della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte – Esclusione – Non fondatezza della questione. – (GU n. 16 del 13-4-2011 ). Read more »

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Avvocato: procedimento disciplinare

La natura amministrativa dei procedimenti disciplinari forensi, ed i conseguenti giudizi, instaurati presso i consigli territoriali degli ordini e la riconosciuta potestà giurisdizionale del Consiglio Nazionale Forense, tuttavia privo di qualsivoglia competenza a dare impulso al procedimento disciplinare, determina la configurabilità di una pretesa incostituzionalità del procedimento disciplinare forense per asserita violazione dell’art. 111 Cost. In tal senso deve, invero, rilevarsi, avuto particolare riguardo all’ipotesi specifica, che mentre in relazione al procedimento è del tutto inconferente il richiamo alla citata norma della Carta Costituzionale, in quanto il principio di terzietà risulta essere irrimediabilmente dettato solo con riferimento all’attività di giurisdizione e non di amministrazione, quanto al Consiglio Nazionale è, per le medesime ragioni, altrettanto inconferente il principio di terzietà operato dal ricorrente.

Cass. civ. Sez. Unite, 17/09/2010, n. 19702

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CORTE COSTITUZIONALE – Sent. 3 del 11-1-2010 in tema di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

La Corte Costituzionale torna sulla notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. dichiarando che i termini decorrono dal ricevimento della raccomandata.

E’ Costituzionalmente illegittimo l’art. 140 codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Per il destinatario della notifica si differisce il perfezionamento appunto al momento del ricevimento o al decimo giorno successivo al recapito, se non viene curato il ritiro (compiuta giacenza).

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Consulta boccia il Lodo Alfano

I quindici giudici della Consulta hanno dichiarato illegittima la legge 124/2008 perché viola due articoli della Costituzione.:  il principio di uguaglianza di tutti i cittadini (articolo 3) e l’articolo 138, che prevede l’obbligo di ricorrere alla procedura rinforzata per modificare la Carta fondamentale, non essendo sufficiente una norma ordinaria. Read more »

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Sinistri stradali: l’azione diretta contro l’assicurazione è una mera facoltà

L’azione diretta contro il proprio assicuratore prevista dal Codice delle Assicurazioni è una mera facoltà, cioè una discrezionale alternativa alla tradizionale azione di responsabilità contro l’autore del danno.
Corte Costituzionale, sentenza n. 180 del 10 giugno 2009

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Reati commessi col mezzo della stampa in genere

Il diritto di informazione, garantito dall’art. 21 cost., sussiste in capo ad un’associazione di consumatori ogni qual volta risulti evidente l’utilità sociale della conoscenza dei fatti e delle opinioni, trasmessi con comunicati, perché diretti a contribuire alla formazione della pubblica opinione in materia di interesse generale, correlata alle finalità istituzionali di tale associazione; i “comunicati stampa” di quest’ultima rientrano, pertanto, nella nozione di “stampato” disciplinato dagli art. 1 e 2 l. n. 47 del 1948, trattandosi di attività di soggetto che svolge anche funzione di agenzia, in senso lato, di informazione, sia pure nel più ristretto ambito delle materie connesse alle finalità istituzionali sue proprie, in quanto le notizie diffuse dalle agenzie di informazione mediante comunicati o dispacci sono destinate alla pubblicazione, così come richiesto dal citato art. 1, e l’eventuale diffamazione consumata attraverso tali comunicati integra l’illecito di diffamazione a mezzo stampa.

Cassazione civile , sez. III, 13 gennaio 2009 , n. 482

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Stampa: sequestro

I forum on line non possono essere qualificati come un prodotto editoriale, o come un giornale on line, o come una testata giornalistica informatica. Si tratta, infatti, di una semplice area di discussione dove qualsiasi utente, o gli utenti registrati, sono liberi di esprimere il proprio pensiero, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole e agli obblighi cui è soggetta la stampa, come indicare un direttore responsabile per registrare la testata, o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che la Costituzione riserva solo alla stampa (nella specie, la Corte ha confermato la legittimità del sequestro di alcune pagine Web del sito dell’Associazione per i diritti degli utenti per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc), su cui erano stati pubblicati messaggi di partecipanti a un forum sulla religione cattolica, che erano stati ritenuti offensivi verso il comune sentimento religioso, per le opinioni espresse a proposito dello scandalo dei preti pedofili).

Cassazione penale , sez. III, 11 dicembre 2008 , n. 10535

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Provvedimenti relativi all’affidamento dei figli

È dichiarata la manifesta inammissibilità della q.l.c. dell’art. 4, comma 2, l. 8 febbraio 2006 n. 54 sollevata – nella parte in cui estende le disposizioni della medesima legge anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati – in riferimento agli art. 3, 24 e 25 cost., poiché il giudice “a quo” si limita a indicare le varie alternative esegetiche possibili, senza precisare quale sia la soluzione cui intende aderire.

Corte costituzionale, 30 maggio 2008 , n. 185

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VIGILI DEL FUOCO: personale

È dichiarata l’infondatezza delle q.l.c., sollevate in riferimento agli art. 3, 76 e 97 cost., degli art. 153 commi 1, 2 e 3, 162, commi 2 e 3, e 165, commi 2 e 3, del d.lg. 13 ottobre 2005 n. 217 nella parte in cui non prevedono l’inquadramento dei direttori amministrativi e dei coordinatori amministrativi non laureati nelle nuove qualifiche di “funzionario amministrativo – contabile direttore” e di “funzionario amministrativo contabile direttore – vicedirigente” o, in ogni caso, in un ruolo direttivo speciale e nella parte in cui non prevedono l’inquadramento dei collaboratori tecnici antincendi della VII qualifica funzionale privi di laurea nel nuovo ruolo direttivo con la qualifica di direttori e direttori-vicedirigenti, ovvero in un istituendo ruolo direttivo speciale. In particolare la Corte ha osservato che il legislatore delegato ha effettivamente tenuto conto dell’esperienza professionale del personale in servizio, posto che ha proceduto ai nuovi inquadramenti, muovendo dai profili professionali nei quali i dipendenti interessati erano in precedenza inquadrati.

Corte costituzionale, 06 giugno 2008 , n. 192

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I creditori non soddisfatti devono essere informati del ricorso per l’esdebitazione

articolo tratto da FiloDiritto.com
La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell’anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio.

La Consulta ha ricordato che attraverso l’istituto della esdebitazione il legislatore ha inteso dettare una disciplina applicabile, successivamente alla chiusura del fallimento, alle eventuali parti di debito che, all’esito della procedura concorsuale, a causa dell’incompleto adempimento delle obbligazioni del fallito, continuino a gravare su di lui. In sostanza, “ricorrendo determinate condizioni ed avendo il debitore presentato al riguardo ricorso al tribunale competente per il fallimento (ricorso che può essere introdotto in pendenza della procedura concorsuale ovvero entro l’anno successivo alla pubblicazione del decreto di chiusura del fallimento), il tribunale medesimo, sentito il curatore del fallimento e il comitato dei creditori, secondo la vigente previsione dell’art. 143 della legge fallimentare, è chiamato a dichiarare inesigibili nei confronti del ricorrente i residui debiti concorsuali. … l’effetto della esdebitazione sia quello di escludere la possibilità per i creditori concorsuali rimasti solo parzialmente soddisfatti di pretendere, dopo la chiusura del fallimento, il pagamento del loro residuo credito da parte del «debitore già dichiarato fallito»”.

A fronte dell’evidente effetto pregiudizievole che l’applicazione dell’istituto ha sulla posizione soggettiva dei creditori concorsuali non integralmente soddisfatti, non è previsto, qualora il ricorso sia presentato nell’anno successivo alla chiusura del fallimento, il coinvolgimento dei soggetti incisi da tale decisione (cioè i creditori) nella procedura giurisdizionale volta alla dichiarazione di esdebitazione.

Secondo la Consulta, “tale omissione, per ciò che riguarda i creditori ammessi al passivo, che hanno cioè manifestato un interesse a partecipare alla procedura concorsuale ritenuto meritevole di tutela da parte degli Organi preposti al suo corretto andamento, e di cui sono, quindi, note le generalità e il domicilio, si pone in contrasto con l’art. 24 della Costituzione”. D’altro canto, secondo la Consulta “Non può ritenersi soddisfacente, ai fini della tutela costituzionale del diritto di difesa, il fatto che l’ultimo comma dell’art. 143 della legge fallimentare preveda la possibilità per i creditori non integralmente soddisfatti di presentare reclamo, ai sensi dell’art. 26 della medesima legge fallimentare, avverso il decreto col quale è stata disposta la esdebitazione. Infatti, a prescindere sia dai brevissimi termini normativi entro i quali essa è legittimamente esercitabile sia dalla problematica compatibilità costituzionale di una forma di tutela giurisdizionale di tipo esclusivamente impugnatorio (in cui, cioè, l’onere probatorio graverebbe sul reclamante) – e non già, come altrove, oppositorio – tale facoltà può essere resa concretamente possibile solo nell’ipotesi in cui coloro che hanno interesse a farne uso siano a conoscenza della esistenza di un provvedimento soggetto a reclamo; ipotesi questa che, stante la mancata previsione della informazione relativa alla instaurazione del procedimento, non trova nei fatti un adeguato fondamento”.

(Corte Costituzionale, Sentenza 30 maggio 2008, n.181: I creditori concorrenti non soddisfatti devono essere informati del ricorso per l’esdebitazione).

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