Category Archives: Diritto del Lavoro - Page 2

Indicazione contestuale dell’inizio e della fine del turno di lavoro: sanzione al lavoratore

Costituisce condotta suscettibile di dar luogo ad una sanzione disciplinare del lavoratore, tuttavia non espulsiva, la indicazione nel foglio delle presenze, al momento di inizio del turno, anche dell’orario previsto per la fine del medesimo, qualora il foglio permanga nella disponibilità dell’azienda per eventuali controlli e non si pervenga all’accertamento in ordine alla circostanza che il lavoratore si sia allontanato dalla sede aziendale prima del termine dell’orario di lavoro.

Cass. civ. Sez. lavoro, 01/03/2011, n. 5019

Print Friendly

Licenziamento disciplinare e particolare gravità

Il comportamento del lavoratore dipendente, per quanto grave, se avente carattere episodico e se congruamente motivato non può dar luogo ad un giudizio di “particolare gravità” quale il licenziamento disciplinare.

Cass. civ. Sez. lavoro, 08/02/2011, n. 3042

Print Friendly

Fatto illecito del lavoratore subordinato e azione di risarcimento del datore di lavoro

La commissione di un fatto illecito da parte del lavoratore subordinato, con conseguente danno patrimoniale del datore di lavoro, legittima quest’ultimo alla proposizione di un’azione di risarcimento danni. Nell’ipotesi in cui il prestatore abbia agito per il pagamento della retribuzione dovuta, tale azione può essere proposta anche in via riconvenzionale da parte del datore di lavoro, il quale, tuttavia, mentre può eventualmente ottenere la compensazione con i controcrediti del lavoratore, in alcun caso può intendersi titolare del diritto di ottenere dal Giudice una riduzione delle retribuzioni dovute in sede di adeguamento ex art. 36, comma primo, Cost.

Cass. civ. Sez. lavoro, 17/01/2011, n. 896

Print Friendly

Precari della scuola: impugnazione contratti a tempo determinato

E’ dunque arrivato il momento di porre fine all’assurda disparità di trattamento da sempre subita da parte dei dipendenti della scuola statale rispetto a tutti gli altri lavoratori dipendenti, nel settore privato, come nel pubblico.
D’altra parte, ad imporre il superamento di questa situazione, è stato l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, siglato nel 1999 -cui ha dato attuazione la Direttiva comunitaria 1999/70/CE- che ha stabilito, alla clausola 5, che gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali norme idonee a prevenire e a sanzionare l’abuso nellasuccessione di contratti di lavoro a tempo determinato.
In esecuzione di questa direttiva, infatti, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, il D.Lgs. 368/2001, che venne a riformare la disciplina del lavoro a termine, ha previsto che il termine del contratto puo’ essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni, e in ogni caso per una sola volta e a condizione che la proroga sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attivita’ lavorativa per la quale il contratto e’ stato stipulato a tempo determinato. In analoga direzione, l’art. 36 del T.U. sul Pubblico Impiego, richiamando il D.lgs.vo 368/01, ha consentito alle pubbliche amministrazioni di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego solo per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali. Al contrario, per il personale docente e ATA della scuola statale, è rimasta in vigore la normativa speciale di cui alla legge 124/1999, che consente la reiterazione senza limiti dei contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per coprire posti in organico, con la possibilità di rinnovare il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità per un numero di volte indeterminato, in netto contrasto con quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria del 1999.
Una significativa svolta è stata data di recente dalla giurisprudenza, la quale, ormai con una certa costanza, sta dichiarando illegittime le sequenze dei contratti a tempo determinato stipulati con l’Amministrazione, condannando al contempo la stessa a risarcire, nei limiti della prescrizione, il danno subito dai precari, individuato nella differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbero dovuto percepire se fossero stati da subito assunti con contratto a tempo indeterminato (Vedi Tribunale di Alba, 8 novembre 2010, seguito dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 17454 del 10 novembre 2010).
Di particolare rilevanza è stata, poi, la sentenza del Tribunale di Siena – Sezione Lavoro-, che si è spinto a decretare la trasformazione automatica di un contratto di una docente che per ben sei volte era stata assunta a inizio anno e poi licenziata alla fine delle lezioni, da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato. Tutto ciò, si noti bene, in coerenza con quanto già statuito dalla Cassazione, secondo cui: “Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”. (Cassazione Sezione Lavoro n. 6328 del 16 marzo 2010).

Print Friendly

Licenziamento per scarso rendimento

Rende legittimo il licenziamento per scarso rendimento l’atteggiamento negligente del lavoratore, proptratto nel tempo e non modificato a seguito dei richiami dei superiori, il quale violi in modo incontestato la clausola di rendimento relativa all’attività lavorativa espletata, nonostante la qualità di rendimento e la capacità professionale dimostrate in precedenza.

Cass. civ. Sez. lavoro, 01/12/2010, n. 24361

Print Friendly

Collegato del lavoro: legge 183/2010 – testo e schemi riepilogativi

Testo della legge: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B4D5C9AD-A028-4F40-A749-27579B2ADB54/0/20101104_L_183.pdf

Schemi riepilogativi: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/2CE9D5AE-41C5-42E2-844F-30890100A547/0/schede_collegato_lavoro.pdf

Print Friendly

Preavviso di licenziamento e nuovo licenziamento

Il preavviso di licenziamento ha efficacia meramente obbligatoria, determinando, pertanto, l’estinzione del rapporto, fatto unicamente salvo l’obbligo per il recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva. L’eventuale successivo nuovo licenziamento, in quanto inidoneo ad incidere su un rapporto già esaurito, deve conseguentemente ritenersi inefficace.

Cass. civ. Sez. lavoro, 04/11/2010, n. 22443

Print Friendly