Category Archives: Diritto dell’informatica

Reati commessi col mezzo della stampa in genere

Il diritto di informazione, garantito dall’art. 21 cost., sussiste in capo ad un’associazione di consumatori ogni qual volta risulti evidente l’utilità sociale della conoscenza dei fatti e delle opinioni, trasmessi con comunicati, perché diretti a contribuire alla formazione della pubblica opinione in materia di interesse generale, correlata alle finalità istituzionali di tale associazione; i “comunicati stampa” di quest’ultima rientrano, pertanto, nella nozione di “stampato” disciplinato dagli art. 1 e 2 l. n. 47 del 1948, trattandosi di attività di soggetto che svolge anche funzione di agenzia, in senso lato, di informazione, sia pure nel più ristretto ambito delle materie connesse alle finalità istituzionali sue proprie, in quanto le notizie diffuse dalle agenzie di informazione mediante comunicati o dispacci sono destinate alla pubblicazione, così come richiesto dal citato art. 1, e l’eventuale diffamazione consumata attraverso tali comunicati integra l’illecito di diffamazione a mezzo stampa.

Cassazione civile , sez. III, 13 gennaio 2009 , n. 482

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Stampa: sequestro

I forum on line non possono essere qualificati come un prodotto editoriale, o come un giornale on line, o come una testata giornalistica informatica. Si tratta, infatti, di una semplice area di discussione dove qualsiasi utente, o gli utenti registrati, sono liberi di esprimere il proprio pensiero, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole e agli obblighi cui è soggetta la stampa, come indicare un direttore responsabile per registrare la testata, o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che la Costituzione riserva solo alla stampa (nella specie, la Corte ha confermato la legittimità del sequestro di alcune pagine Web del sito dell’Associazione per i diritti degli utenti per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc), su cui erano stati pubblicati messaggi di partecipanti a un forum sulla religione cattolica, che erano stati ritenuti offensivi verso il comune sentimento religioso, per le opinioni espresse a proposito dello scandalo dei preti pedofili).

Cassazione penale , sez. III, 11 dicembre 2008 , n. 10535

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Frodi informatiche

La fattispecie prevista dall’art. 640 ter c.p. (c.d. frode informatica) ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa, l’unica differenza è che l’attività fraudolenta investe non la persona, ma il sistema informatico di pertinenza della stessa, sicché rispetto alle aggravanti, si utilizzano gli stessi schemi validi per il reato ex art. 640 c.p. Pertanto, la confiscabilità dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato può essere esclusa soltanto se l’abuso della qualità di operatore del sistema è l’unica aggravante a effetto speciale contestata, ma questa scelta si traduce in una patente violazione di legge laddove sussiste anche l’aggravante ex art. 640 c.p. comma 2 n.1, per il danno all’ente pubblico.

Cassazione penale , sez. VI, 05 febbraio 2009 , n. 8755

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Simulazione di reato

Non sussiste simulazione di reato quando l’alterazione del vero riguarda modalità e circostanze di fatto che non influiscono sulla configurazione giuridica del reato effettivamente commesso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato di cui all’art. 367 cod. pen. nella condotta di colei che, dopo aver presentato una querela per diffamazione in relazione alla pubblicazione su internet di foto che la ritraevano in atteggiamenti pornografici, aveva negato in una dichiarazione integrativa, contrariamente al vero, che le foto riguardassero la sua persona).

Cassazione penale , sez. VI, 30 settembre 2008 , n. 38571

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Ingiuria e diffamazione online

Colui che gestisce un sito internet (nella specie blog) risponde del reato di diffamazione aggravata, ex art. 595 c.p., unitamente all’autore materiale del testo, a seguito della pubblicazione di scritti sul sito stesso, se il gestore avendo un controllo preventivo sul materiale da pubblicare, non si è preoccupato di controllare la fonte dello stesso o la veridicità di quanto in esso descritto.

Tribunale Lecce, sez. I, 16 maggio 2007 , n. 529

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Reati informatici (computer crimes)

Non costituisce accesso abusivo ai sensi dell’art. 615 ter c.p. la condotta del dipendente dell’agenzia delle entrate, autorizzato all’uso del sistema informatico, che accede alla banca dati dell’anagrafe tributaria, in assenza di qualche accertamento in corso da parte dell’ente, per mancanza dell’elemento oggettivo posto che l’accesso al sistema informatico è stato effettuato per pochi secondi non per prendere cognizione di dati sensibili quali le informazioni fiscali, bensì solo per prendere visione di dati anagrafici, di pubblica conoscenza e conoscibilità e non sottoposti dall’ordinamento ad alcuna forma di tutela della riservatezza.

Uff. Indagini preliminari Nola, 11 dicembre 2007

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Falsita’ ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato su documento informatico pubblico (art. 483 e 491 bis c.p.), la condotta di colui che inserisca dati relativi al superamento di esami mai sostenuti su un supporto informatico, concernente il proprio “curriculum” universitario, che abbia funzione vicaria dell’archivio dell’Università e, pertanto, destinazione potenzialmente probatoria, quanto meno provvisoria, considerato che, ai fini della configurazione del reato in questione, l’art. 491 bis c.p. equipara espressamente il supporto informatico a quello cartaceo.

Cassazione penale , sez. V, 06 marzo 2008 , n. 15535

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Domicilio informatico o telematico (personal computer) accesso abusivo al sistema informatico

La duplicazione dei dati contenuti nel server costituisce condotta tipica del reato di accesso abusivo, atteso che l’intrusione informatica punibile può sostanziarsi sia nella semplice lettura che nella copiatura dei dati contenuti nel sistema; il termine accesso, infatti, deve essere interpretato non tanto come collegamento fisico, ma quanto logico. Pertanto, per accesso deve intendersi non l’accensione dello schermo, ma il superamento della barriera di protezione del sistema che rende possibile il dialogo con il medesimo in modo che l’agente viene a trovarsi nella condizione di conoscere dati, informazioni e programmi. Conoscenza che, ovviamente, può avvenire sia con la lettura che con la copiatura degli stessi.

Cassazione penale , sez. V, 08 luglio 2008 , n. 37322

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Diffamazione online: quando scrivere sui forum o newsgroup è reato

articolo tratto da DirittoDellInformatica.it

A volte esprimere la propria opinione può comportare conseguenze spiacevoli se si superano alcuni limiti: quali sono?

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Agenzia Entrate: Circolare trasferimento quote SRL con firma digitale

articolo tratto da FiloDiritto.com

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della norma di cui all’articolo 36, comma 1 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che stabilisce che gli atti di trasferimento di quote societarie possono essere sottoscritti in forma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed essere depositati entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato. Read more »
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Garanti Privacy: tutela dei dati personali nei social network

articolo tratto da FiloDiritto.com

Tra le sei raccomandazioni approvate dalle 78 Autorità di protezione dei dati a conclusione della 30^ conferenza internazionale, tenuta a Strasburgo dal 15 al 17 ottobre, particolare rilievo merita la “Risoluzione sulla tutela della privacy nei servizi di social network”, con la quale sono fornite istruzioni ai fornitori dei servizi e suggerimenti agli utenti per meglio tutelare la propria privacy.

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Tutela dei programmi per elaboratore elettronico

Prima dell’entrata in vigore della l. n. 248 del 2000, che ha modificato la l. n. 633 del 1941, l’abusiva duplicazione di software era punita penalmente solo in presenza di “scopo di lucro” e non anche in caso di “scopo di profitto”. Il fine di lucro deve concretizzarsi nel perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile. Quindi, nella vigenza della precedente normativa, non poteva ritenersi reato lo scambio di software che avvenisse esclusivamente a titolo gratuito e non fosse connesso a forme di pubblicità o ad altra utilità economica tramite la realizzazione di un server Ftp (“File transfer protocol”).

Cassazione penale , sez. III, 22 novembre 2006 , n. 149

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