Category Archives: Diritto dell’informatica - Page 2

Domicilio informatico o telematico (personal computer) accesso abusivo al sistema informatico

La duplicazione dei dati contenuti nel server costituisce condotta tipica del reato di accesso abusivo, atteso che l’intrusione informatica punibile può sostanziarsi sia nella semplice lettura che nella copiatura dei dati contenuti nel sistema; il termine accesso, infatti, deve essere interpretato non tanto come collegamento fisico, ma quanto logico. Pertanto, per accesso deve intendersi non l’accensione dello schermo, ma il superamento della barriera di protezione del sistema che rende possibile il dialogo con il medesimo in modo che l’agente viene a trovarsi nella condizione di conoscere dati, informazioni e programmi. Conoscenza che, ovviamente, può avvenire sia con la lettura che con la copiatura degli stessi.

Cassazione penale , sez. V, 08 luglio 2008 , n. 37322

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Diffamazione online: quando scrivere sui forum o newsgroup è reato

articolo tratto da DirittoDellInformatica.it

A volte esprimere la propria opinione può comportare conseguenze spiacevoli se si superano alcuni limiti: quali sono?

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Agenzia Entrate: Circolare trasferimento quote SRL con firma digitale

articolo tratto da FiloDiritto.com

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della norma di cui all’articolo 36, comma 1 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che stabilisce che gli atti di trasferimento di quote societarie possono essere sottoscritti in forma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed essere depositati entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato. Read more »
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Garanti Privacy: tutela dei dati personali nei social network

articolo tratto da FiloDiritto.com

Tra le sei raccomandazioni approvate dalle 78 Autorità di protezione dei dati a conclusione della 30^ conferenza internazionale, tenuta a Strasburgo dal 15 al 17 ottobre, particolare rilievo merita la “Risoluzione sulla tutela della privacy nei servizi di social network”, con la quale sono fornite istruzioni ai fornitori dei servizi e suggerimenti agli utenti per meglio tutelare la propria privacy.

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Tutela dei programmi per elaboratore elettronico

Prima dell’entrata in vigore della l. n. 248 del 2000, che ha modificato la l. n. 633 del 1941, l’abusiva duplicazione di software era punita penalmente solo in presenza di “scopo di lucro” e non anche in caso di “scopo di profitto”. Il fine di lucro deve concretizzarsi nel perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile. Quindi, nella vigenza della precedente normativa, non poteva ritenersi reato lo scambio di software che avvenisse esclusivamente a titolo gratuito e non fosse connesso a forme di pubblicità o ad altra utilità economica tramite la realizzazione di un server Ftp (“File transfer protocol”).

Cassazione penale , sez. III, 22 novembre 2006 , n. 149

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Opere dell’ingegno: programmi per elaboratore elettronico (software)

Il programma per elaboratore (software) è tutelato, al pari delle altre opere dell’ingegno, solo se originale, in quanto frutto di elaborazione creativa rispetto a programmi precedenti, che si riscontra anche quando lo stesso sia composto da idee e nozioni semplici, rientranti nel patrimonio intellettuale degli esperti del settore, sempre che siano formulate ed organizzate in modo autonomo e personale (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto immune da vizi logici e giuridici, confermandola, la sentenza di merito che aveva accertato — anche sulla scorta di una c.t.u. — l’originalità di un programma per elaboratore, individuandola — rispetto ad altri programmi simili, perché volti a risolvere la medesima esigenza applicativa — nell’adattamento dell’architettura applicativa al caso e all’ambiente tecnologico di riferimento, nella specie il controllo del carico degli automezzi nei depositi petroliferi).

Cassazione civile , sez. I, 12 gennaio 2007 , n. 581

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Differenza tra “Videogioco” e “Programma per PC”

I “videogiochi” utilizzati sui “personal computer” o sulle “consolles” non costituiscono meri “programmi per elaboratore”, ovvero un “software” in senso proprio, bensì, in quanto opere complesse e “multimediali”, un prodotto diverso riconducibile alla categoria dei supporti contenenti sequenze di immagini in movimento di cui all’art. 171 ter lett. a) L. n. 633 del 1941, sì che gli stessi non rientrano nella sfera applicativa dell’ art. 171 bis della medesima legge.

Cassazione penale , sez. III, 25 maggio 2007 , n. 33768

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