Si rende consultabile una ordinanza del tribunale di Modena in si affronta il problema dell’applibabilità del procedimento a cognizione sommaria nel rito locatizio: clicca qui per scaricare il file in formato pdf
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Inammissibilità del procedimento di cognizione sommaria nel rito locatizio
Simulazione contratto di locazione immobili ad uso abitativo
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Qualora un contratto di locazione abitativo sia stato stipulato per uso transitorio, il conduttore che assuma la nullità di tale clausola per inesistenza in concreto della dedotta natura transitoria delle esigenze abitative e chieda, pertanto, la ripetizione delle somme eccedenti l’equo canone, è tenuto a dimostrare che il locatore, in base alla situazione di fatto a lui conosciuta al momento della conclusione del contratto, era in grado di valutare l’inesistenza della finalità dedotta in contratto, e dichiarata al solo scopo di eludere la normativa sull’equo canone, potendosi rendere ragionevolmente conto che il conduttore, avuto riguardo alle sue condizioni e al suo sistema di vita, aveva bisogno di reperire un alloggio per normale e continuativa dimora per sé e la sua famiglia, pur se momentaneamente e precariamente avente la disponibilità di altro alloggio. |
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Cassazione civile , sez. III, 03 novembre 2008 , n. 26414 |
Locazioni concluse dall’usufruttuario
In assenza di una norma che sancisca la nullità del contratto in frode ai terzi (l’ordinamento, infatti, prevede espressamente soltanto la nullità del contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c.), deve ritenersi esclusa l’esistenza di un’azione di impugnativa della locazione, stipulata dall’usufruttuario, per frode in danno del nudo proprietario. Strumento di tutela per il proprietario è quello previsto dall’art. 999 c.c., che stabilisce la durata massima del rapporto di locazione dopo la cessazione dell’usufrutto, oltre che le condizioni di forma e di sostanza richieste per l’opponibilità del contratto al proprietario.
Cassazione civile , sez. III, 20 marzo 2008 , n. 7485
Obbligazioni del locatore: riparazioni e manutenzione
In tema di danni provocati dalla struttura originaria della cosa locata, poiché l’art. 1575 c.c. impone al locatore di consegnare al conduttore il bene in buono stato di manutenzione, conservandolo in condizioni che lo rendano idoneo all’uso convenuto, grava sul proprietario una presunzione di responsabilità che può essere vinta solo con una prova contraria che dimostri l’imputabilità dell’evento al caso fortuito oppure al fatto illecito del terzo (nella specie, al Corte ha accolto il ricorso degli inquilini di uno stabile in cui l’acqua fornita agli appartamenti era risultata non potabile: tra i residenti, fra l’altro, si erano verificati alcuni casi di infezioni gastro-intestinali dovuti alla contaminazione batterica; la zona “inquinante” era al di fuori del controllo e della custodia dei locatari e, dunque, il dovere di manutenzione era rimasto in capo al locatore che avrebbe dovuto provare il caso fortuito).
Cassazione civile , sez. III, 13 maggio 2008 , n. 11903







