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	<title>Studio Legale Avv. Vittorio Coscarella - Foro di Catanzaro</title>
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		<title>Abrogate alcune norme del decreto 212/11</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vittorio Coscarella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procedura Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[Ha avuto vita breve il passo del decreto legge che regolamentava il sovraindabitamento e la sorte dei giudizi civili pendenti in appello e davanti alla Corte di Cassazione (con buona pace delle cause rinviate di 7/8 mesi nel corso delle &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.vittoriocoscarella.it/2012/02/22/abrogate-alcune-norme-del-decreto-21211/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vittoriocoscarella.it/wp-content/uploads/2012/02/20110329123114.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1313" title="Repubblica" src="http://www.vittoriocoscarella.it/wp-content/uploads/2012/02/20110329123114-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ha avuto vita breve il passo del decreto legge che regolamentava il sovraindabitamento e la sorte dei giudizi civili pendenti in appello e davanti alla Corte di Cassazione (con buona pace delle cause rinviate di 7/8 mesi nel corso delle ultime settimane).<span id="more-1312"></span></p>
<p>Con Legge 17 febbraio 2012, n. 10 di conversione con modificazioni, del<a href="https://www.ordineavvocati.catanzaro.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1470:dl-212&amp;catid=4:disegni-proposte-e-provvedimenti&amp;Itemid=3" target="_blank"> decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212,</a> recante &#8211; per l&#8217;appunto &#8211; disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. (12G0025) (GU n.42 del 20-2-2012 ) è stata abrogata la parte relativa all&#8217;obbligo di inoltrare alle cancellerie la richiesta di prosecuzione del processo pendente da oltre tre anni.</p>
<p><a href="http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&amp;datagu=2012-02-20&amp;task=dettaglio&amp;numgu=42&amp;redaz=012G0025&amp;tmstp=1329827390067" target="_blank">Qui il link al testo di legge</a> e, nell&#8217;articolo che segue, il suo contenuto.</p>
<p><em><strong><a href="https://www.ordineavvocati.catanzaro.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1502:abrogate-alcune-norme-della-legge-di-stabilita-tra-esse-quella-relativa-allistanza-di-prosecuzione-dei-giudizi-in-appello-e-cassazione&amp;catid=4:disegni-proposte-e-provvedimenti&amp;Itemid=3" target="_blank">tratto dal sito del COA di Catanzaro</a></strong></em></p>
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		<title>Liquidazione corrispettivo dovuto ad un professionista a seguito dell&#8217;abrogazione delle tariffe ex art.9 DL 1/2012</title>
		<link>http://www.vittoriocoscarella.it/2012/02/19/liquidazione-corrispettivo-dovuto-ad-un-professionista-a-seguito-dellabrogazione-delle-tariffe-ex-art-9-dl-12012/</link>
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		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 07:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vittorio Coscarella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deontologia]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Procedura Civile]]></category>
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		<category><![CDATA[art. 9 DL 24/01/2012 n. 1]]></category>

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		<description><![CDATA[In tema di determinazione da parte dell&#8217;organo giurisdizionale del corrispettivo dovuto ad un professionista, l&#8217;abrogazione delle tariffe in dipendenza del D.L. n. 1/2012 non comporta per il giudice un divieto assoluto di riferimento ai precedenti parametri al fine di giungere &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.vittoriocoscarella.it/2012/02/19/liquidazione-corrispettivo-dovuto-ad-un-professionista-a-seguito-dellabrogazione-delle-tariffe-ex-art-9-dl-12012/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vittoriocoscarella.it/wp-content/uploads/2012/02/tariffa-professionale.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1308" title="tariffa-professionale" src="http://www.vittoriocoscarella.it/wp-content/uploads/2012/02/tariffa-professionale-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>In tema di determinazione da parte dell&#8217;organo giurisdizionale del corrispettivo dovuto ad un professionista, l&#8217;abrogazione delle tariffe in dipendenza del D.L. n. 1/2012 non comporta per il giudice un divieto assoluto di riferimento ai precedenti parametri al fine di giungere all&#8217;esito liquidatorio delle spese di lite.</p>
<p><em><strong>Trib. Varese Sez. I, 03/02/2012 </strong></em><span id="more-1307"></span></p>
<p>[omissis]</p>
<p>Svolgimento del processo<br />
Con la domanda introduttiva del giudizio, l&#8217;attore assumeva di avere prestato, in qualità di commercialista, la sua collaborazione professionale in favore del convenuto per le attività registrate nelle fatture allegate all&#8217;atto di citazione, ed emesse a cavallo tra il 2006 e il 2008. Deduceva di avere maturato un compenso per Euro 5.693,89 e che, a fronte della regolare esecuzione della prestazione intellettuale, il debitore non aveva adempiuto l&#8217;obbligazione pecuniaria, anche nonostante l&#8217;ultimo sollecito, del 12 novembre 2010. Al convenuto l&#8217;atto di citazione veniva notificato in data 28 dicembre 2010 (notifica n sue mani); non comparendo nonostante la notificazione il convenuto veniva dichiarato contumace all&#8217;udienza del 22 aprile 2011. All&#8217;udienza del 20 maggio 2011 venivano ammesse le prove richieste dalla parte attrice, come articolate nella memoria istruttoria del 12 maggio 2011.</p>
<p>In data 30 settembre 2011 venivano assunte le prove e, in particolare veniva sentito il testimone citato dalla parte attrice. La causa veniva rinviata all&#8217;udienza del 3 febbraio 2012 per la discussione orale della causa ai sensi dell&#8217;art. 281 -sexies c.p.c.</p>
<p>Motivi della decisione<br />
In tema di prova dell&#8217;inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell&#8217;art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell&#8217;inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell&#8217;onere della prova del fatto estintivo dell&#8217;altrui pretesa, costituito dall&#8217;avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 in Corriere Giur., 2001, 12, 1565; Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n. 6572). E, infatti, la disciplina dell&#8217;onere della prova assume un rilievo particolare nell&#8217;ambito dell&#8217;inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ove il Codice civile (art. 1218) introduce una presunzione &#8211; definita dalla dottrina &#8211; &#8220;semplificante&#8221;, in deroga alla regola generale dell&#8217;art. 2697 c.c., accollando al debitore, che non abbia eseguito esattamente la prestazione dovuta, l&#8217;onere di provare che l&#8217;inadempimento o il ritardo siano stati provocati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, salvo, ovviamente, provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell&#8217;altrui pretesa (Trib. Varese, sez. I, ord. 18 novembre 2009 in Giur. di Merito, 2010, 2, 394).</p>
<p>Nel caso di specie, il creditore ha offerto piena prova dei fatti costitutivi del suo diritto avendo fornito valido supporto probatorio del contratto dedotto in citazione, della pattuizione del compenso stabilito con il debitore, della intervenuta esecuzione delle prestazioni e del complessivo ammontare della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta.</p>
<p>La piattaforma probatoria è in questi termini arricchita dalla testimonianza del teste P, sentita all&#8217;udienza del 30 settembre 2011. Si tratta di un testimone credibile, avendo percepito direttamente i fatti, in quanto collaboratrice dello studio attore al momento del fatto e per il periodo oggetto delle fatture. Il teste ha confermato che lo Studio attore ha effettivamente e realmente eseguito tutte le prestazioni di cui alle fatture prodotte in atti (dalla numero 1 alla numero 9), in favore del convenuto, ed ha pure confermato che le parti si erano accordate per il corrispettivo poi richiesto dal creditore. Peraltro, ha anche affermato che il suddetto corrispettivo non è stato versato dal convenuto (prova di tipo negativo non gravante sul creditore). A fronte della completa e univoca prova offerta dal creditore, il debitore non ha allegato l&#8217;intervenuto adempimento e, anzi, al contrario, il creditore ha offerto elementi di giudizio di senso diametralmente opposto.</p>
<p>La somma costituisce debito di valuta (poiché certa nell&#8217;ammontare ab origine) e, pertanto, sono dovuti gli interessi legali (dalla costituzione in mora) ma non la rivalutazione monetaria. L&#8217;importo, maggiorato degli interessi dall&#8217;attualità, con decorrenza dalla messa in mora, è di Euro 5.800,00.</p>
<p>Alla luce dei rilievi sin qui esposti, la domanda dell&#8217;attore deve trovare accoglimento. In conseguenza della soccombenza, il convenuto va condannato alle spese del processo. Il difensore della parte attrice ha versato in atti propria nota spese redatta ai sensi D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali).</p>
<p>Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (in G.U. 24 gennaio 2012, n. 19), recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ha previsto, all&#8217;art. 9, comma I, l&#8217;abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. L&#8217;art. 9 citato, al comma II, prevede che &#8211; ferma restando l&#8217;abrogazione delle tariffe &#8211; nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Un primo precedente giurisprudenziale intervenuto in materia (Trib. Cosenza, ord. 26 gennaio 2012, est. G. Greco) ha ritenuto che lo jus superveniens (ritenuto immediatamente applicabile alle controversie pendenti) abbia di fatto comportato la caducazione del criterio liquidatorio tariffario, da parte del giudice, a prescindere dalla presenza di una controversia tra avvocato e cliente ma in ogni caso in cui il magistrato debba procedere alla determinazione del compenso spettante al difensore per l&#8217;attività professionale profusa nell&#8217;esercizio del mandato. Sulla base di tale presupposto, lo stesso Ufficio giudiziario (Trib. Cosenza, ord. 1 febbraio 2012 in www.cassazione.net), con ricchezza di argomentazioni, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale reputando censurabile, sotto diversi profili di costituzionalità, l&#8217;art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, nella parte in cui non prevede una disciplina transitoria fino alla entrata in vigore del Decreto Ministeriale preannunciato dall&#8217;art. 9, comma II, decreto cit.</p>
<p>Nonostante il pregio delle ragioni da cui trae linfa l&#8217;ordinanza calabrese di remissione, reputa questo Tribunale che, per la liquidazione del compenso dell&#8217;Avvocato, in difetto di normativa ministeriale, non si registri un vacuum legis sospettabile di incostituzionalità.</p>
<p>Giova ricordare, infatti che, in assenza di tariffe professionali, il sistema normativo contiene una difesa immunitaria ad hoc posto che l&#8217;art. 2225 c.c., quale norma generale statuisce che in loro assenza il giudice può liquidare il compenso in relazione al risultato ottenuto dal professionista e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.</p>
<p>Trattasi di disposizione legislativa che non consegna al giudicante una &#8220;delega in bianco&#8221;, a rischio di arbitraria discrezionalità, in quanto non è equitativa in senso tecnico (v. Trib. Bologna, Sez. II, 28 giugno 2010), tenuto conto dei parametri oggettivi cui si ancora la liquidazione e del costume pretorio formatosi in calce all&#8217;art. 2225 c.c., che consente anche il riferimento a prestazioni analoghe (v. ad es., Trib. Milano, 31 luglio 2001 in Riv. Critica Dir. Lav., 2001, 1036).</p>
<p>Ebbene, in assenza di un riferimento tariffario, dovendo stabilire il giusto compenso (e, quindi, non meramente &#8220;equo&#8221;), il giudice ben può fare riferimento anche ai parametri che precedentemente venivano applicati, per orientarsi nella statuizione finale, dovendosi precisare che l&#8217;abrogazione delle tariffe non è intervenuta perché queste non fossero corrette o adeguate, ma per una finalità diversa, collocata nell&#8217;ottica di una implementazione della concorrenza dei mercati. Ciò vuol dire che, ricorrendo all&#8217;art. 2225 cod. civ., il giudice, guardando agli standards liquidativi in precedenza applicati, e tenendo conto dell&#8217;attività processuale in concreto svolta dall&#8217;Avvocato, può procedere alla liquidazione del compenso del difensore in modo adeguato e nel rispetto della finalità proprie delle Tariffe, che debbono compensare, in un&#8217;ottica retributiva (e non indennitaria), il rappresentante legale per la prestazione intellettuale svolta. In quest&#8217;opera di liquidazione del compenso, peraltro, il magistrato non può considerare il professionista legale come un mero professionista intellettuale, in quanto, come è noto, il soggetto che esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici compiuti, svolge un servizio di pubblica necessità (Cass. pen., Sez. V, 28 aprile 2005 , n. 22496 in Riv. Pen., 2006, 6, 749) e quindi contribuisce alla realizzazione delle finalità di Giustizia nel processo, aspetto che impone di rispettare la professione dell&#8217;Avvocato non frustrandone la funzione mediante un compenso inadeguato o insufficiente. Va, poi, soprattutto rilevato che il D.L. n. 1 del 2012 non ha abrogato l&#8217;art. 75 disp. att. c.p.c. L&#8217;enunciato in esame prevede che &#8220;il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all&#8217;articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita&#8221;. Ebbene, la disposizione de qua deve ritenersi abrogata nel rinvio alla Tariffa, in virtù dell&#8217;art. 9, comma IV, del D.L. n. 1 del 2012 ma non anche nella parte in cui prevede che l&#8217;Avvocato, comunque, presenti la nota del suo compenso. Per effetto dell&#8217;abrogazione tacita, il disposto normativo deve essere letto come se statuisse che il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese. Orbene, la nota spese dell&#8217;Avvocato è un valido strumento del difensore per proporre, come già avveniva prima del D.L. n. 1 del 2012, una liquidazione del suo compenso, così potendo il giudice farvi senz&#8217;altro riferimento, dove la ritenga adeguata. In tale giudizio, restano vitali e sempre attuali gli insegnamenti nomofilattici delle Sezioni Unite che, in merito all&#8217;ammontare della liquidazione delle spese del processo, hanno affermato che &#8220;le spese di lite vanno liquidate (&#8230;) in linea con il principio di adeguatezza e proporzionalità&#8221; i quali impongono &#8220;una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l&#8217;entità degli onorari per l&#8217;attività professionale svolta&#8221; (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).</p>
<p>Ebbene, nel caso di specie, il difensore della parte vittoriosa, ha depositato la sua nota spese, richiedendo il compenso per Euro 250,00 a titolo di spese, Euro 629,00 a titolo di Diritti ed Euro 1.310,50 a titolo di onorari. Tenuto conto degli snodi del processo, della proficua attività svolta dal difensore e del risultato processuale ottenuto, il compenso appare del tutto congruo, adeguato, e giusto in relazione ai risultati ottenuti. A prescindere dal fatto che la nota spese sia stata liquidata con il riferimento alle Tariffe, la somma richiesta è senz&#8217;altro calcolata in modo congruo e compensa giustamente e correttamente l&#8217;attività svolta dall&#8217;Avvocato.</p>
<p>P.Q.M.<br />
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 5770 dell&#8217;anno 2010, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:</p>
<p>ACCERTA E DICHIARA l&#8217;inadempimento di MF, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l&#8217;effetto,</p>
<p>CONDANNA il convenuto MF, al versamento, in favore dell&#8217;attore, STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO DEL TREDICI&#8230; di Euro 5.800,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.</p>
<p>CONDANNA il convenuto al rimborso delle spese del giudizio in favore dell&#8217;attore che, tenuto conto della natura della lite e del valore della causa</p>
<p>LIQUIDA</p>
<p>ai sensi dell&#8217;art. 91 c.p.c, in Euro 2.189,50 di cui Euro 250,00 per spese. Vanno aggiunti il rimborso dell&#8217;Iva e del Cpa giusta l&#8217;art. 11 L. 20 settembre 1980, n. 576.</p>
<p>MANDA alla cancelleria per i provvedimenti di competenza</p>
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		<title>L&#8217;accertamento di merito richiesto con i motivi di gravame in Cassazione è inammissibile</title>
		<link>http://www.vittoriocoscarella.it/2012/02/16/laccertamento-di-merito-richiesto-con-i-motivi-di-gravame-in-cassazione-e-inammissibile/</link>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vittorio Coscarella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procedura Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[In sede di legittimità, risultano inammissibili i motivi di gravame con cui il ricorrente richiede un accertamento di merito in ordine alle sue pretese e che in siffatto giudizio, invero, è precluso. Cass. civ. Sez. I, 13/02/2012, n. 2034 REPUBBLICA &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.vittoriocoscarella.it/2012/02/16/laccertamento-di-merito-richiesto-con-i-motivi-di-gravame-in-cassazione-e-inammissibile/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vittoriocoscarella.it/wp-content/uploads/2012/02/cassciv.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1304" title="cassazione civile" src="http://www.vittoriocoscarella.it/wp-content/uploads/2012/02/cassciv-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>In sede di legittimità, risultano inammissibili i motivi di gravame con cui il ricorrente richiede un accertamento di merito in ordine alle sue pretese e che in siffatto giudizio, invero, è precluso.</p>
<p><em><strong>Cass. civ. Sez. I, 13/02/2012, n. 2034</strong></em></p>
<p><span id="more-1303"></span></p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE PRIMA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. CARNEVALE Corrado &#8211; Presidente</p>
<p>Dott. BERRUTI Giuseppe Maria &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>Dott. SALVAGO Salvatore &#8211; Consigliere</p>
<p>Dott. FORTE Fabrizio &#8211; Consigliere</p>
<p>Dott. DOGLIOTTI Massimo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p>sentenza</p>
<p>sul ricorso 26290/2009 proposto da:</p>
<p>L.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa dagli avvocati SEGNERI SERGIO, PATTA ROSANNA, giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p>- ricorrente -</p>
<p>contro</p>
<p>N.L.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 4, presso l&#8217;avvocato LIPPI ANDREA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato CORDA PIERO, giusta procura a margine del controricorso;</p>
<p>- controricorrente -</p>
<p>contro</p>
<p>COMUNE DI ASSEMINI;</p>
<p>- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 23/2009 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 16/09/2009;</p>
<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;</p>
<p>udito, per la ricorrente, l&#8217;Avvocato ROSANNA PATTA che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;</p>
<p>udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p>Svolgimento del processo</p>
<p>N.L.R. chiedeva al comune di Assemini con domanda del 13 settembre 2002 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia da cui era affetto. Il Comitato di verifica con verbale del 30 giugno 2004 esprimeva parere negativo. Con determinazione del 26 luglio 2004 la responsabile area direzionale del comune di Assemini dottoressa L.P. negava il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in questione.</p>
<p>Riportava nell&#8217;atto amministrativo diagnosi, cause, natura ed effetti della medesima, e ne disponeva la pubblicazione nell&#8217;Albo Pretorio del Comune per 15 giorni. Il N. ritenendo gravemente leso il proprio diritto alla riservatezza si rivolgeva al Tribunale di Cagliari chiedendo la condanna del Comune e della dottoressa L. al risarcimento dei danni non patrimoniali da lui subiti a seguito della illegittima divulgazione dei dati personali e sensibili in quanto riguardanti la sua salute.</p>
<p>Resistevano i convenuti.</p>
<p>Il Tribunale accertava la dedotta illiceità del comportamento dei convenuti, in violazione dell&#8217;art. 2 Cost., e delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003. Li condannava in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati all&#8217;attore, da liquidarsi in via equitativa, e pertanto definiti in Euro 16000,00.</p>
<p>Condannava altresì i convenuti al pagamento delle spese del giudizio.</p>
<p>Il giudice di merito riteneva che nella vicenda era risultato provato che vi era stata divulgazione dei dati riguardanti la salute del ricorrente e che la divulgazione stessa era stata realizzata in violazione delle disposizioni riguardanti il trattamento di dati personali. Riteneva infatti provato che la pubblicazione della determinazione amministrativa era avvenuta in modo tale per cui chiunque avrebbe potuto leggerne la motivazione e quindi apprendere le informazioni sulla salute del soggetto interessato. Riteneva in proposito non attendibili, in quanto provenienti da soggetti portatori di un proprio interesse nella vicenda le deposizioni di M.I. e di C.C., messi notificatori del comune, esecutori materiali della pubblicazione in questione.</p>
<p>Riteneva in concreto violato il principio della pertinenza e della non eccedenza di cui all&#8217;art. 11 del decreto legislativo innanzi citato, giacchè le stesse motivazioni dell&#8217;atto si sarebbero potute egualmente esprimere adottando una modalità di notificazione tale da non renderne possibile la lettura da parte di chiunque. Riteneva provato il danno non patrimoniale in considerazione del disagio,e dell&#8217;imbarazzo conseguenti alla diffusione dei dati stessi ed anche della preoccupazione derivante in capo all&#8217;interessato dal non sapere quali e quante persone avevano in realtà conosciuto la sua situazione di salute.</p>
<p>Ricorre la dottoressa L.P. alla Corte di Cassazione contro questa sentenza con atto articolato su cinque motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso N.L.R..</p>
<p>Non ha spiegato attività il comune di Assemini.</p>
<p>Motivi della decisione</p>
<p>1. Con il primo motivo di ricorso L.P. lamenta la violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15, e degli artt. 2050, 2059 e 2697 c.c.. Lamenta altresì la motivazione carente, insufficiente e contraddittoria sui relativi punti decisivi. Con il secondo motivo che in quanto connesso al primo può essere esaminato congiuntamente, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697, 2043, 2050 e 2059 c.c., nonchè degli artt. 101 e 115 c.p.c.. Lamenta altresì il difetto di motivazione della sentenza impugnata sui relativi punti.</p>
<p>Sostiene che il Tribunale, benchè abbia premesso che il danno non patrimoniale in questione ovvero allegato e lamentato dall&#8217;attore non poteva essere considerato in re ipsa, ovvero sulla base dell&#8217;accertamento del solo preteso illecito, tuttavia poi aveva deciso senza alcuna prova del pregiudizio stesso,in realtà deducendolo dal preteso illecito.</p>
<p>1.a. Osserva il collegio che il Tribunale di Cagliari ha individuato nella vicenda la sussistenza, in fatto, di disagio, imbarazzo e preoccupazione in capo all&#8217;attore quali effetti della pubblicazione di cui si tratta. Il Tribunale, in sostanza, premesso esattamente come peraltro rammenta la stessa ricorrente, che il pregiudizio morale in questione non può essere dedotto dall&#8217;illecito ma che invece deve essere accertato in concreto in ciascuna vicenda, ha ritenuto che le modalità di pubblicazione, tali da far conoscere a chiunque avesse esaminato il contenuto della bacheca comunale,la patologia dalla quale l&#8217;attore era affetto, hanno creato a costui disagio ed imbarazzo.</p>
<p>Quindi la stessa sentenza rileva che nella vicenda ulteriore pregiudizio è derivato dalla specifica preoccupazione dell&#8217;attore, determinata dal fatto che le modalità di pubblicazione, che rendevano possibile una lettura da parte di un numero indeterminato di soggetti di dell&#8217;atto amministrativo motivato nel modo che si è detto, hanno creato una ulteriore preoccupazione per la l&#8217;incertezza sul numero degli effettivi conoscitori della predetta situazione personale.</p>
<p>Insomma, secondo il giudice del merito, in capo all&#8217;attore, si era creato uno specifico patema d&#8217;animo, consistente, nella mancanza di conoscenza se qualunque suo interlocutore nella vita di relazione, fosse o meno a conoscenza di quei dati, che la legge, individuandoli come sensibili, intende debbano essere protetti.</p>
<p>Tale conclusione costituisce accertamento di fatto che in quando adeguatamente e ragionevolmente motivato non può essere discusso in questa sede.</p>
<p>Esso peraltro costituisce corretta individuazione della concretezza del pregiudizio, cosicchè non può dirsi che il giudice lo abbia dedotto dalla solo illecito, ma invece esso è stato concretamente ricercato ed individuato nella situazione resa particolare dalle circostanze di fatto che l&#8217;hanno caratterizzata.</p>
<p>I due motivi sono pertanto inammissibile nella parte in cui tentano di introdurre nel giudizio di cassazione l&#8217;accertamento, di merito, circa la sussistenza del danno, ed infondati laddove allegano una violazione di legge.</p>
<p>2. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la relazione all&#8217;art. 2700 c.c., e dell&#8217;art. 132 c.p.c..</p>
<p>Lamenta altresì il difetto di motivazione della sentenza impugnata sul punto in questione. Osserva che i messi comunali M. I., C.C., incaricati e responsabili dell&#8217;attività di affissione all&#8217;Albo degli atti comunali, inclusa la determinazione di cui si tratta, hanno attestato, con dichiarazione prodotta in giudizio, che la determinazione n. 950 del 2004 era stata affissa ma in parte sovrapposta dall&#8217;altra deliberazione cosicchè in concreto non sarebbe stato possibile al pubblico di accertare il contenuto della motivazione contenente la pretesa violazione del diritto alla riservatezza in questione. Ritiene dunque la ricorrente che i fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza sono da considerarsi certi fino a querela di falso e che pertanto il giudice erroneamente ha considerato inattendibili i testi in questione sulla base del fatto che, avendo essi partecipato all&#8217;attività materiale di pubblicazione e dunque essendosi inseriti nella serie causale che ha prodotto la lamentata lesione, potevano avere interesse alla causa.</p>
<p>3. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;art. 157 c.p.c., comma 2, e art. 146 c.p.c..</p>
<p>Lamenta che il Tribunale ha giudicato inattendibile la testimonianza dei predetti messi in considerazione del predetto preteso possibile interesse personale, con ciò violando le norme che disciplinano l&#8217;incapacità a testimoniare ai sensi dell&#8217;art. 246 c.p.c., e dunque il regime processuale che impone che la relativa eccezione debba essere sollevata al momento dell&#8217;assunzione della prova, ovvero all&#8217;udienza immediatamente successiva a quella in la prova è stata assunta. Il giudice, in definitiva, superando tale preciso regime di decadenza, avrebbe illegittimamente ignorato una testimonianza utile ed addirittura decisiva.</p>
<p>4. Con il quinto motivo del ricorso la L. lamenta la violazione art. 132 c.p.c., nonchè il difetto di motivazione sul relativo punto,considerato decisivo. Ritiene che il giudice non ha motivato adeguatamente rispetto all&#8217;istruttoria compiuta ed in particolare con riferimento ad una serie di testimonianze, dalle quali, a suo dire si dedurrebbe come alcuna divulgazione dei dati sensibili riguardanti la salute del ricorrente vi era stata in realtà e che invece la pubblicazione era avvenuta nel rispetto di tutte le normative vigenti.</p>
<p>4.a. I tre motivi in quanto connessi possono essere esaminati insieme.</p>
<p>Osserva anzitutto il collegio,prima di affrontare la questione avanzata dalla difesa resistente, la quale nega che i messi notificatori in questione abbiano la qualità di pubblico ufficiale e pertanto che i loro atti possano essere assistiti dal regime giuridico di cui all&#8217;art. 2700 c.c., che detta norma attribuisce la particolare efficacia probatoria cui si fa riferimento in ricorso, relativamente a quei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, ovvero da lui compiuti. Orbene la dichiarazione dei due messi notificatori, citati quali testi, si badi, dalla stessa difesa dell&#8217;odierna ricorrente, come nota puntualmente la difesa resistente, contiene in realtà la valutazione fornita dai medesimi circa l&#8217;impossibilità da parte del pubblico di leggere le motivazioni. E rispetto a siffatto giudizio, ovvero rispetto ad una affermazione che non individua nè riferisce un fatto, ben può il giudice effettuare le proprie considerazioni anche in termini di attendibilità dei testi. Testi, è il caso di ribadire, tant&#8217;è che i due, ancorchè non siano stati poi in concreto sentiti in giudizio, erano stati citati come tali dalla difesa della L..</p>
<p>Il giudizio di inattendibilità fondato sulla circostanza dell&#8217;avere i due conosciuto o potuto conoscere, senza giustificazione giuridica alcuna, delle infermità dell&#8217;odierno resistente, e quindi sulla capacità lesiva della affissione da essi materialmente compiuta, corrisponde ad una valutazione di merito del giudice, adeguatamente motivata. Essa pertanto non può essere censurata in questa sede.</p>
<p>4.b. E&#8217; il caso di precisare, comunque, che la sentenza impugnata nel far riferimento al principio di cui all&#8217;art. 11, del D.Lgs. citato, e dunque ai principi di pertinenza e di non eccedenza del trattamento dei dati personali ed ancor più dei dati cosiddetti sensibili, chiarisce come la pubblica amministrazione commette illecito se effettua il trattamento di un dato che risulti eccedente le finalità pubbliche da soddisfare.</p>
<p>Nella vicenda (foglio 12 della sentenza) il giudice rammentando anche la giurisprudenza del Garante sul tema chiarisce come,osserva come non è sempre necessario riportare i dati in questione nelle valutazioni, negli atti amministrativi, o comunque in determinazioni del datore di lavoro da rendere pubbliche o da diffondere tra più soggetti, quando, per l&#8217;appunto, la menzione specifica di siffatti dati non è necessaria per il fine dell&#8217;atto che si sta compiendo. Il giudice di merito conclude che vi è stato un trattamento del dato sensibile eccedente la funzione pubblica in questione (quella della pubblicazione ovvero della notificazione dell&#8217;atto), che ben avrebbe potuto, attraverso l&#8217;uso di omissis e senza trascurare gli obblighi di motivazione che spettano all&#8217;autore di un atto amministrativo, comunicare la determinazione in forma che avrebbe reso inevitabile la conoscenza di taluni fatti specifici.</p>
<p>Consegue che la conclusione ulteriore del giudice di merito, secondo la quale la pubblicazione così come effettuata, in quanto concretamente produttiva di disagio, imbarazzo e preoccupazione, non può, nemmeno sotto il profilo allegato nei tre motivi esaminati, essere discussa in questa sede.</p>
<p>5. Il ricorso deve essere respinto. Ricorrono, per la parziale novità, e per la delicatezza della questione, giusti motivi per compensare le spese del giudizio.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte respinge il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.</p>
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		<title>Distanze legali e muro divisorio</title>
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		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vittorio Coscarella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[art. 880 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 892 c.c.]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;art. 880 c.c. enuncia una presunzione di comunione del muro divisorio che può essere vinta solo mediante la dimostrazione che il muro è stato costruito per la sua interezza su di una soltanto delle aree contigue. Trib. L&#8217;Aquila, 03/12/2011  REPUBBLICA &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.vittoriocoscarella.it/2012/02/12/distanze-legali-e-muro-divisorio/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;art. 880 c.c. enuncia una presunzione di comunione del muro divisorio che può essere vinta solo mediante la dimostrazione che il muro è stato costruito per la sua interezza su di una soltanto delle aree contigue.</p>
<p><em><strong>Trib. L&#8217;Aquila, 03/12/2011 <span id="more-1296"></span></strong></em></p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>TRIBUNALE DI L&#8217;AQUILA</p>
<p>SEZIONE CIVILE</p>
<p>IL GIUDICE</p>
<p>D.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione del 23.03.2003, ritualmente notificato, in seguito al provvedimento del giudice del 9.12.2004, con cui è stato disposto lo stralcio delle domande riconvenzionali, passata a decisione all&#8217;udienza del giorno 4.07.2011, e vertente</p>
<p>TRA</p>
<p>- CO.AN. E CO.VI., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. C.Ve. e dall&#8217;avv. V.Ca., ed elettivamente domiciliati nel di loro studio sito in omissis, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.</p>
<p>Attori in riconvenzionale</p>
<p>E</p>
<p>BE.PA., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ma.Ca. ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in omissis</p>
<p>attore in riconvenzionale</p>
<p>NONCHE&#8217;</p>
<p>- D.GI.LU., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. A.Ca., ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in omissis, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell&#8217;atto di citazione.</p>
<p>Convenuto in riconvenzionale</p>
<p>Oggetto del giudizio: azione ex art. 892 c.c. ed azione ex art. 880 c.c.</p>
<p>Svolgimento del processo e motivi della decisione<br />
Osserva il giudicante che la domanda proposta dall&#8217;attore è risultata parzialmente fondata, per cui merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.</p>
<p>Va subito evidenziato, che nel corso del giudizio l&#8217;attore in riconvenzionale, sig. Be.Pa., ha rinunciato all&#8217;azione ed il convenuto ha accettato tale rinuncia, per cui deve essere dichiarata la estinzione del giudizio, nei loro confronti, con totale compensazione delle spese di lite.</p>
<p>Deve, inoltre, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con riferimento alla domanda proposta dagli attori Co.-Co. ai sensi dell&#8217;art. 892 c.c., in considerazione della circostanza che, nel corso del giudizio, parte convenuta ha provveduto ad estirpare tutte le piante di alto fusto, insistenti in prossimità del confine con la proprietà degli attori.</p>
<p>In particolare si rileva, e ciò ai fini della richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite, che cinque delle undici piante di alto fusto, di cui si controverteva, risultavano poste ad una distanza inferiore ai tre metri prescritti dalla legge; pertanto, sul punto, la domanda sarebbe stata in parte accolta, e, quindi, la soccombenza sarebbe stata parziale.</p>
<p>Per ciò che invece, attiene la domanda relativa alla eliminazione sul muro divisorio delle due proprietà, di una parete realizzata dal convenuto, si osserva quanto segue.</p>
<p>All&#8217;esito della espletata consulenza tecnica, è emerso che il muro de quo è stato costruito sul confine, in particolare al centro della linea di confine tra la proprietà degli attori e quella del convenuto.</p>
<p>Al riguardo, l&#8217;art. 880 c.c. enuncia una presunzione di comunione del muro divisorio, che è vinta soltanto dalla dimostrazione che il muro è stato costruito per la sua interezza su di una soltanto delle aree contigue, prova che nel caso di specie non è stata fornita.</p>
<p>La disciplina dettata in merito dall&#8217;art. 880 c.c., deve essere intesa nel senso che ciascuna parte è proprietaria dell&#8217;intero muro pro-quota, con la conseguenza che ciascun comproprietario ha diritto a vedere rispettate le originali caratteristiche del muro.</p>
<p>Invero, nel caso di specie, parte convenuta ha realizzato sul muro comune una parete di blocchetti, di dimensione 1,70 x 1,05, alterandone la primitiva conformazione.</p>
<p>Al riguardo non rilevano le eccezioni di parte convenuta, riferite alla circostanza che il manufatto avrebbe interessato soltanto la metà del muro de quo, e, quindi, la parte di proprietà esclusiva del convenuto, in quanto, ai sensi dell&#8217;art. 880 c.c., la comunione del muro non va intesa nel senso che ciascuno dei comproprietari abbia la proprietà assoluta di metà del muro, come già esposto in narrativa.</p>
<p>Si osserva, inoltre, che parte convenuta non ha dimostrato di aver usucapito il muro di cui si controverte, fornendo la prova richiesta ai fini della interversio possessionis, nonché della prescrizione acquisitiva a tal fine necessaria.</p>
<p>Pertanto, parte convenuta, in considerazione di quanto spiegato in parte motiva, deve essere condannata ad eliminare la parete realizzata sul muro di cui si controverte.</p>
<p>Per ciò che, invece, attiene la domanda di risarcimento dei danni, si rileva che parte attrice non ha fornito la prova della consequenzialità giuridica ex art. 1223 c.c.</p>
<p>In particolare, si evidenzia che nel caso di specie, il fatto posto in essere da parte convenuta è antigiuridico, in considerazione della violazione da parte del convenuto delle norme di legge di cui sopra, e della lesione di interessi giuridicamente tutelati.</p>
<p>Parte attrice, posto che qualsiasi ingerenza dolosa o colposa in pregiudizio di diritti fondamentali e reali, obbliga l&#8217;autore del danno al risarcimento, avrebbe, però, dovuto dimostrare la esistenza e la entità dei danni-conseguenza, in quanto, non trova riconoscimento nel nostro ordinamento il c.d. &#8220;danno evento&#8221;, sia in materia di danni patrimoniali che non patrimoniali.</p>
<p>Le spese del giudizio devono seguire la parziale soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; il costo della CTU deve invece essere posto a carico di parte convenuta.</p>
<p>P.Q.M.<br />
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. D.ssa Antonella Camilli, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato ed in seguito all&#8217;ordinanza del 9.12.2004, da CO.AN. E CO.VI. nonché BE.PA. nei confronti di D.GI.LU., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:</p>
<p>1. dichiara la estinzione del giudizio tra Be.Pa. e D.Gi.Lu., con compensazione delle spese del giudizio;</p>
<p>2. dichiara la cessazione della materia del contendere tra gli attori ed il convenuto, con riferimento alla domanda formulata ex art. 892 c.c.;</p>
<p>3. accoglie la domanda formulata ai sensi dell&#8217;art. 880 c.c., condannando parte convenuta alla rimozione della parete in blocchi, meglio descritta nella CTU;</p>
<p>4. respinge la domanda di risarcimento dei danni;</p>
<p>5. in considerazione della misura in cui è stata accolta la domanda, condanna il convenuto a rimborsare a parte attrice, in solido, (Co.-Co.), le spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 2.500,00 di cui Euro 1.000,00 per diritti ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori per legge previsti, compensandole nella misura di un terzo;</p>
<p>6. pone a carico del convenuto il costo del CTU, nella misura già liquidata dal G.I.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale: divieto di opposizione al danneggiato el pagamento Inail</title>
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		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vittorio Coscarella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Procedura Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[In materia di risarcimento danni in seguito a sinistro stradale, il pagamento all&#8217;Inail non può essere opposto al danneggiato quale causa di esaurimento del rapporto, in quanto la nozione di rapporto esaurito deve riguardare l&#8217;assicuratore ed il danneggiato, restando ad &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.vittoriocoscarella.it/2012/02/12/risarcimento-del-danno-a-seguito-di-sinistro-stradale-divieto-di-opposizione-al-danneggiato-el-pagamento-inail/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In materia di risarcimento danni in seguito a sinistro stradale, il pagamento all&#8217;Inail non può essere opposto al danneggiato quale causa di esaurimento del rapporto, in quanto la nozione di rapporto esaurito deve riguardare l&#8217;assicuratore ed il danneggiato, restando ad esso estraneo l&#8217;Inail.</p>
<p><em><strong>Cass. civ. Sez. III, 07/02/2012, n. 1693 <span id="more-1294"></span></strong></em></p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente</p>
<p>Dott. CARLEO Giovanni &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>Dott. TRAVAGLINO Giacomo &#8211; Consigliere</p>
<p>Dott. ARMANO Uliana &#8211; Consigliere</p>
<p>Dott. FRASCA Raffaele &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p>sentenza</p>
<p>sul ricorso 972-2011 proposto da:</p>
<p>Z.<a href="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/main.html">L.F.</a> (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MIRABELLO 17, presso lo studio dell&#8217;avvocato GREGORIS MARCO, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato FORCONI MAURIZIO giusta delega in atti;</p>
<p>- ricorrente -</p>
<p>contro</p>
<p>R.Q. nato a (OMISSIS), COMMISSARIO LIQUIDATORE SAER S.P.A. IN L.C.A.;</p>
<p>- intimati -</p>
<p>e contro</p>
<p>UGF ASSICURAZIONI S.P.A. (già AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.) (OMISSIS), in persona del procuratore Dott.ssa G. G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 50-A, presso lo studio dell&#8217;avvocato LAURENTI LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato LAURENTI FRANCESCA giusta procura speciale del Dott. Notaio SANDRO SERRA in BOLOGNA 28/2/2011, REP. n. 71.945 resistente con procura;</p>
<p>- resistente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 728/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di ANCONA, depositata il 27/11/2009, R.G.N. 657/2006;</p>
<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2012 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;</p>
<p>udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p>Svolgimento del processo<br />
Con sentenza del 27 marzo 2006 il Tribunale di Macerata, in accoglimento della domanda di risarcimento danni avanzata da Z.L.F. nei confronti di R.Q. e della Siad soc. di Assicurazione Danni Spa in relazione ad un sinistro stradale verificatosi il 13 ottobre 1980 in (OMISSIS), condannava il R. in solido con la Aurora Assicurazioni Spa, succeduta alla Siad quale rappresentante del FGVS, al pagamento della somma di Euro 65.510,00 oltre accessori di legge, previa detrazione di quanto percepito dal danneggiato a titolo di indennizzo assicurativo erogato dall&#8217;Inail e dalla Regione Marche.</p>
<p>Avverso tale decisione proponeva appello l&#8217;Aurora Assicurazioni ed in esito al giudizio, in cui si costituiva l&#8217;appellato, la Corte di Appello di Ancona con sentenza depositata in data 27 novembre 2009, accoglieva il gravame. Avverso la detta sentenza Z.L. Franco ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.</p>
<p>Motivi della decisione<br />
Con la prima doglianza, deducendo il vizio di violazione di legge e falsa o comunque mancata applicazione delle statuizioni della Corte Costituzionale nella sentenza n. 319 del 6.6.1989, il ricorrente ha censurato la tesi della Corte di Appello, secondo la quale a seguito dell&#8217;avvenuto rimborso, ad opera della società assicuratrice, degli importi delle prestazioni indennitarie effettuate in favore del danneggiato dai gestori delle assicurazioni sociali, in data antecedente alla citata decisione, si sarebbe determinata una situazione irreversibile per effetto dell&#8217;avvenuto esaurimento del massimale. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, il pagamento all&#8217;Inail &#8211; questa, in sintesi, la ragione della censura &#8211; non può essere opposto al danneggiato quale causa di esaurimento del rapporto in quanto la nozione di rapporto esaurito deve riguardare l&#8217;assicuratore ed il danneggiato, restando ad essa estraneo l&#8217;Inail.</p>
<p>La doglianza è fondata e merita accoglimento. A riguardo, mette conto dì rilevare che, secondo l&#8217;ormai consolidato orientamento di questa Corte, &#8220;La sentenza della Corte Costituzionale 6 giugno 1989, n. 319, che ha dichiarato l&#8217;illegittimità della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali, sostituendosi nel diritto del danneggiato verso l&#8217;assicuratore della responsabilità civile, possano esercitare l&#8217;azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell&#8217;assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti, ha fatto perdere efficacia alle norme dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, mentre non spiega effetto rispetto ai rapporti esauriti. La circostanza che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, l&#8217;Inail abbia dichiarato all&#8217;assicuratore di volersi surrogare nei diritti del danneggiato e suo assistito non è un fatto giuridico di per sè idoneo a rilevare come causa di esaurimento del rapporto e, quindi, come limite agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale. Infatti, sino a quando il diritto del danneggiato verso l&#8217;assicuratore non è prescritto o in ordine ad esso non si sia formato un giudicato negativo, il giudice richiesto di pronunziare sull&#8217;esistenza del diritto non può attribuire effetto estintivo di tale diritto alla surrogazione esercitata dall&#8217;Inail perchè ciò significherebbe applicare la norma dichiarata costituzionalmente illegittima. Nè un tale effetto il giudice può attribuire al pagamento in favore dell&#8217;Inail, in quanto l&#8217;effetto estintivo del pagamento (efficace se fatto al creditore o a persona legittimata a riceverlo in suo conto o a persona succedutagli nella titolarità del credito) eseguito in base a norma dichiarata incostituzionale cessa con la dichiarazione di incostituzionalità, sicchè il creditore che non ha ricevuto il pagamento ha diritto di pretenderlo, ed il debitore che ha pagato ha diritto di ripetere il pagamento divenuto indebito da chi lo ha ricevuto&#8221; (Cass. n. 15431/2004, n. 19560/2003, n. 605/98). Ne consegue che in applicazione di questo principio la censura formulata merita di essere accolta, ritenendosi in essa assorbito il secondo motivo di impugnazione, fondato sulla falsa applicazione dell&#8217;art. 1256 c.c..</p>
<p>Considerato che la sentenza impugnata si è discostata dal principio sopra riportato, pienamente condiviso dal Collegio ed applicabile nella fattispecie, il ricorso per cassazione in esame deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione.</p>
<p>Con l&#8217;ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell&#8217;osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.</p>
<p>P.Q.M.<br />
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione, con rinvio della causa alla Corte di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.</p>
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		<title>Tariffe abrogate: per i giudici restano come usi</title>
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		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vittorio Coscarella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deontologia]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Procedura Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Procedura Penale]]></category>

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		<description><![CDATA[Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06052 presentata da CINZIA CAPANO martedì 31 gennaio 2012, seduta n.579 CAPANO. &#8211; Al Ministro della giustizia.- Per sapere &#8211; premesso che: a seguito dell&#8217;entrata in vigore del decreto sulle liberalizzazioni sono state abrogate le &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.vittoriocoscarella.it/2012/02/12/tariffe-abrogate-per-i-giudici-restano-come-usi/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06052 presentata da CINZIA CAPANO martedì 31 gennaio 2012, seduta n.579 <strong>CAPANO. &#8211; Al Ministro della giustizia.- Per sapere &#8211; premesso che:</strong> a seguito dell&#8217;entrata in vigore del decreto sulle liberalizzazioni sono state abrogate le tariffe e la norma che disponeva che il giudice dovesse riferirsi ad esse nella liquidazioni delle spese legali nel caso di soccombenza;<span id="more-1291"></span></p>
<p>nel medesimo decreto è prevista l&#8217;adozione di un decreto del Ministro della giustizia sulle tariffe da applicare in caso di soccombenza;</p>
<p>in conseguenza, a causa della vacatio legis creata dal decreto e in assenza del previsto decreto ministeriale vi è l&#8217;impossibilità per i giudici di liquidare le spese nei caso di soccombenza, nonché l&#8217;impossibilità per gli avvocati di redigere gli atti di precetto;</p>
<p>tali atti infatti non essendo rivolti ai propri clienti ma alle controparti non possono procedere alla quantificazione attraverso pattuizione, previste solo per il cliente, né possono utilizzare le tariffe previste nel decreto per il caso di soccombenza in assenza della sua adozione e comunque in difetto della specifica previsione della sua applicabilità agli atti di precetto;</p>
<p>ciò comporta che l&#8217;utente dopo aver atteso molti anni per ottenere una sentenza non può procedere ad esecuzione forzata, ovvero che ai già noti ritardi della giustizia civile si assommino altri ritardi provocati dall&#8217;impossibilità per il giudice di pronunziare nella sentenza la condanna alle spese;</p>
<p>tale anomala situazione sta già provocando i detti rinvii come evidenziato al Ministro dal Presidente dell&#8217;associazione professionale forense -:</p>
<p>quali atti ed in quali tempi il Ministro intenda adottare per evitare questa grave anomalia ed i ritardi ulteriori nella definizione dei processi civili. (5-06052) <strong>5-06052 Capano: Sull&#8217;applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 1 del 2012 relative all&#8217;abrogazione delle tariffe professionali.</strong></p>
<p><strong>TESTO DELLA RISPOSTA </strong>In risposta alle problematiche segnalate dall&#8217;On. Capano nell&#8217;atto di sindacato ispettivo oggi in discussione tengo innanzitutto a precisare che a seguito dell&#8217;entrata in vigore dell&#8217;articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che ha determinato l&#8217;abrogazione immediata delle tariffe per la liquidazione del compenso dei professionisti nel sistema ordinistico, non si è venuto a creare alcun vuoto normativo nei casi segnalati nell&#8217;atto di sindacato ispettivo.</p>
<p>L&#8217;articolo 2233 del codice civile stabilisce, infatti, che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe:</p>
<p>a) viene determinato in base agli usi;</p>
<p>b) in mancanza di usi è determinato dal giudice &#8211; sentito il parere dell&#8217;associazione professionale a cui il professionista appartiene &#8211; in misura adeguata all&#8217;importanza dell&#8217;opera e al decoro della professione.</p>
<p>In base a tali disposizioni, si potrebbe quindi formare, in ambito nazionale, un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall&#8217;articolo 9, comma 2, del decreto-legge.</p>
<p>In mancanza di usi normativi, il giudice potrà comunque liquidare il compenso in base al criterio residuale previsto dall&#8217;articolo 2233 del codice civile e, in tal caso, le tariffe abrogate dal decreto-legge n. 1 del 2012 potrebbero venire in rilievo come criterio equitativo per valutare l&#8217;adeguatezza del compenso all&#8217;importanza dell&#8217;opera e al decoro della professione.</p>
<p>Ciò chiarito, voglio in ogni caso segnalare che al fine di ovviare alle difficoltà interpretative insorte in sede di applicazione della disposizione normativa citata, è attualmente allo studio dell&#8217;Ufficio Legislativo del Ministero un&#8217;ipotesi di intervento normativo, da realizzare attraverso la presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, volta ad introdurre una disciplina transitoria, in attesa dell&#8217;adozione dei decreti ministeriali che &#8211; ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 2, del decreto-legge &#8211; dovranno stabilire i parametri per la determinazione del compenso da parte degli organi giurisdizionali chiamati a liquidare il compenso del professionista.</p>
<p><strong>Giovedì 2 febbraio 2012. &#8211; Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. &#8211; Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.</strong></p>
<p><strong></strong>La seduta comincia alle 13.45.</p>
<p>5-06052 Capano: Sull&#8217;applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 1 del 2012 relative all&#8217;abrogazione delle tariffe professionali.</p>
<p>Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all&#8217;interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).</p>
<p>Cinzia CAPANO (PD) prende atto della risposta fornita e dell&#8217;intenzione del Governo di presentare un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, volto ad introdurre una disciplina transitoria, in attesa dell&#8217;adozione dei decreto ministeriali che, ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 2, del decreto legge, dovranno stabilire i parametri per la determinazione del compenso da parte degli organi giurisdizionali chiamati a liquidare del compenso del professionista. Auspica che il Governo voglia, con la predetta proposta emendativa, risolvere la questione anche con riferimento agli atti di precetto e alla liquidazione delle spese per il patrocinio a spese dello Stato.</p>
<p>Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all&#8217;ordine del giorno.</p>
<p>La seduta termina alle 13.50.</p>
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		<title>Natura reale del diritto all&#8217;uso dell&#8217;area pertinente ad un fabbricato destinata a parcheggio dei veicoli</title>
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		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vittorio Coscarella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Procedura Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[Ha natura reale il diritto all&#8217;uso, destinato a parcheggio dei veicoli, dell&#8217;area pertinente ad un fabbricato. Tale diritto, pertanto, si prescrive, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1026 e 1014 c.c., dopo vent&#8217;anni dall&#8217;acquisto dell&#8217;unità immobiliare di &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.vittoriocoscarella.it/2012/02/04/natura-reale-del-diritto-alluso-dellarea-pertinente-ad-un-fabbricato-destinata-a-parcheggio-dei-veicoli/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha natura reale il diritto all&#8217;uso, destinato a parcheggio dei veicoli, dell&#8217;area pertinente ad un fabbricato. Tale diritto, pertanto, si prescrive, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1026 e 1014 c.c., dopo vent&#8217;anni dall&#8217;acquisto dell&#8217;unità immobiliare di riferimento.</p>
<p><em><strong>Cass. civ. Sez. II, 27/01/2012, n. 1214 <span id="more-1285"></span></strong></em></p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente</p>
<p>Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere</p>
<p>Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p>sentenza</p>
<p>sul ricorso 23523/2005 proposto da:</p>
<p>C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.PISANELLI 4, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIGLI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende;</p>
<p>- ricorrente -</p>
<p>contro</p>
<p>CIVIDIN E C, SPA;</p>
<p>- intimata -</p>
<p>contro</p>
<p>O.M. (OMISSIS), M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Pisanelli 4, presso lo studio dell&#8217;Avv. Gigli Giuseppe che li rappresenta e difende;</p>
<p>- intimati -</p>
<p>sul ricorso 30441/2005 proposto da:</p>
<p>CIVIDIN &amp; C SPA P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. SIG.RA F.B., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE IPPOLITO NIEVO 62, presso lo studio dell&#8217;avvocato ANTONELLI ANDREA, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato STRADELLA FURIO;</p>
<p>- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p>contro</p>
<p>C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.PISANELLI 4, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIGLI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende;</p>
<p>O.M., M.A.;</p>
<p>- intimati -</p>
<p>- controricorrente al ricorso incidentale -</p>
<p>e contro</p>
<p>O.M., M.A.;</p>
<p>- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 509/2004 della CORTE D&#8217;APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/08/2004;</p>
<p>Preliminarmente la Corte non ritiene valida la costituzione a margine di comparsa costituzione dei coniugi M.. Sull&#8217;istanza arrivata per fax in cancelleria in data 27/10/2011 dell&#8217;Avv. Stradella;</p>
<p>La Corte si riserva di decidere in Camera di Consiglio;</p>
<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D&#8217;ASCOLA;</p>
<p>udito l&#8217;Avvocato Gigli Giuseppe difensore del ricorrente che si riporta agli atti;</p>
<p>udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso principale, e il rigetto del ricorso incidentale.</p>
<p>Svolgimento del processo<br />
1) Nel settembre 1994 i coniugi M., ai quali in corso di giudizio si aggiungeva il loro avente causa C.A., agivano contro la IRC srl, costruttrice di un vasto complesso condominiale sito in Trieste, per chiedere il riconoscimento del diritto di proprietà o del diritto reale d&#8217;uso su porzione di immobile adibita a parcheggio.</p>
<p>Esponevano che la società aveva trattenuto per sè la proprietà dell&#8217;area adibita a parcheggio nel fabbricato sito in via (OMISSIS), nel quale essi avevano acquistato un alloggio.</p>
<p>La IRC resisteva; la causa, interrotta per l&#8217;incorporazione della convenuta nella spa Cividin, veniva decisa nel 2002 dal tribunale di Trieste, che convalidava il sequestro giudiziario concesso in corso di causa e riconosceva a C., previo pagamento del prezzo, quantificato in 23.240 Euro, la proprietà di un posto macchina identificato nella consulenza d&#8217;ufficio.</p>
<p>L&#8217;appello della spa Cividin veniva parzialmente accolto dalla Corte d&#8217;appello di Trieste, la quale riconosceva al C. un diritto reale d&#8217;uso su di uno spazio del parcheggio ricavato nel piano interrato del condominio di via Conti, individuando l&#8217;area di 10 mq nella planimetria di cui al decreto di sequestro giudiziario del 1997.</p>
<p>A tal fine la Corte territoriale: a) confermava il rigetto dell&#8217;eccezione di prescrizione del diritto azionato;</p>
<p>b) respingeva la richiesta della società convenuta di limitare in sei metri quadrati lo spazio destinabile all&#8217;uso degli attori.</p>
<p>La Corte rigettava altresì l&#8217;appello incidentale di C. e M. sulla quantificazione del prezzo e regolava nuovamente le spese dei due gradi.</p>
<p>1.1) C.A. ha interposto ricorso per cassazione avverso questa sentenza, con due motivi.</p>
<p>La spa Cividin, oltre a resistere, ha svolto ricorso incidentale articolato su quattro motivi.</p>
<p>Parte ricorrente ha depositato memoria in vista dell&#8217;udienza fissata per il 3 marzo 2011.</p>
<p>Questa Corte ha disposto la notifica del ricorso nei confronti dei coniugi M.. Eseguita la notifica, i suddetti hanno depositato atto di costituzione, che è invalido, giacchè la procura rilasciata all&#8217;avv. Gigli (difensore anche del C.) non è notarile, ma è stata apposta a margine della comparsa.</p>
<p>Motivi della decisione<br />
2) Preliminarmente va disattesa l&#8217;istanza pervenuta in cancelleria il 27 ottobre 2011 con il quale il difensore di parte Cividin chiede un rinvio della trattazione della causa perchè non avrebbe avuto comunicazione della precedente udienza fissata per il 3 marzo.</p>
<p>L&#8217;istanza non merita accoglimento. Alla udienza sopraindicata fu disposta ex officio l&#8217;integrazione del contraddittorio,eseguita a cura di parte C., solo quanto al ricorso, poichè il controricorso era stato tempestivamente notificato ai M.. Parte contro ricorrente, tempestivamente informata dell&#8217;odierna udienza, avrebbe potuto e dovuto svolgere ex art. 378 c.p.c., in vista dell&#8217;odierna udienza, ogni deduzione concernente la attività officiosa predetta.</p>
<p>3) C.A. con il primo motivo di ricorso si duole dell&#8217;eccessiva valutazione che la Corte ha attribuito al diritto reale d&#8217;uso del quale egli dovrà pagare il corrispettivo. Lamenta la carenza di motivazione in ordine al mancato ricorso a &#8220;mercuriali di riferimento&#8221; o al valore per metro quadrato o al prezzo di vendita per analoghi posti macchina, sebbene fosse stata fornita prova documentale. Rileva che il valore del diritto reale d&#8217;uso dovrebbe essere minore rispetto al valore della proprietà. La censura è da rigettare. Essa è palesemente inammissibile nella parte in cui invoca il riesame di documenti senza riportarne in ricorso, per intero e testualmente, il contenuto, così violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. La Corte d&#8217;appello ha fornito motivazione congrua, logica ed esauriente del costo del bene, poichè ha fissato il prezzo &#8220;in linea con i valori di mercato&#8221;; ha evidenziato la &#8220;devastante carenza di posti auto&#8221; nella zona; ha fatto riferimento ad altra causa specificamente indicata.</p>
<p>Da ultimo la Corte ha disatteso, con valutazione che, ancora una volta, è insindacabile in questa sede, perchè adeguatamente motivata con riferimento alla situazione specifica, la tesi della apprezzabile differenza tra valore della proprietà e del diritto reale d&#8217;uso, vera utilità il cui &#8220;risultato pratico&#8221; sarebbe vero obbiettivo di eventuali acquirenti di un bene siffatto. Alla luce della rilevata mancanza di alternative soluzioni al problema parcheggio in quella specifica zona, la valutazione non è censurabile.</p>
<p>4) Infondata è anche la censura di omessa e insufficiente motivazione sulla liquidazione delle spese legali sostenute dal ricorrente.</p>
<p>La Corte avrebbe errato nel compensare per un terzo le spese, sebbene parte C. avesse chiesto sin dal primo grado di giudizio il riconoscimento del diritto poi definitivamente ottenuto.</p>
<p>La censura dimentica che sussisteva invece, davanti al giudice di appello, la soccombenza reciproca posta a base della decisione sul punto, atteso che il C. aveva impugnato la sentenza di primo grado in ordine alla quantificazione del corrispettivo del diritto reale d&#8217;uso e su tale capo di impugnazione era rimasto soccombente.</p>
<p>5)Va ora esaminato il ricorso incidentale Cividin spa.</p>
<p>Il primo motivo denuncia violazione dell&#8217;art. 1014 c.c., n. 1, e art. 1026 c.c., in relazione all&#8217;art. 2943 c.c.; mancato accoglimento dell&#8217;eccezione di prescrizione; violazione dell&#8217;art. 1158 c.c. e segg. &#8211; omessa pronuncia sull&#8217;eccezione riconvenzionale implicita di usucapione della piena proprietà dell&#8217;area di parcheggio de qua &#8211; vizi di motivazione.</p>
<p>Parte ricorrente incidentale sostiene che il diritto reale d&#8217;uso sorge nel momento in cui l&#8217;immobile viene costruito, quindi nella specie nel 1973, e che sarebbe caduto in prescrizione, &#8220;per non uso ventennale&#8221;, nel 1993.</p>
<p>La tesi non ha fondamento; il diritto all&#8217;uso dell&#8217;area pertinente ad un fabbricato per parcheggio dell&#8217;auto è di natura reale (L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 26), e pertanto si prescrive &#8211; per il combinato disposto dagli artt. 1026 e 1014 c.c. &#8211; dopo vent&#8217;anni dall&#8217;acquisto dell&#8217;unita1 immobiliare (Cass. 16053/02; 12736/97).</p>
<p>Nella specie la sentenza d&#8217;appello ha chiarito: a) che la parte che aveva eccepito la prescrizione non aveva neppure indicato se e quando, prima del 1994, l&#8217;immobile fosse stato acquistato da altro avente diritto e quindi che il decorso del termine avesse avuto inizio.</p>
<p>A questo rilevo non vale obbiettare che è indifferente chi fosse proprietario dell&#8217;immobile negli anni &#8217;70, giacchè non può esservi mancato uso del diritto da parte di un acquirente di un appartamento se non vi è stato l&#8217;acquisto del bene stesso, circostanza quest&#8217;ultima che doveva essere dimostrata dall&#8217;eccipiente.</p>
<p>Implicitamente risulta rigettata con queste argomentazioni, già svolte dalla Corte d&#8217;appello, anche la originale tesi dell&#8217;avvenuta usucapione del diritto da parte del venditore. Fino a quando questi era proprietario dell&#8217;appartamento non sorgeva evidentemente quella dissociazione tra proprietà di detto immobile e diritto reale d&#8217;uso sul parcheggio che era il presupposto indispensabile perchè il primo (cioè il proprietario venditore) usucapisse, contro il neoacquirente, il bene (diritto reale d&#8217;uso) che avrebbe dovuto vendergli congiuntamente all&#8217;immobile principale. Mancata la prova (e perfino qualsiasi allegazione, stando alla sentenza d&#8217;appello, pag.</p>
<p>21, e al ricorso incidentale) sulle vicende dell&#8217;immobile, è impossibile sostenere che vi sia possesso protratto per venti anni esercitato contro l&#8217;avente diritto.</p>
<p>Resta quindi assorbito il rilievo di novità della domanda/eccezione di usucapione, sollevato in contorircorso.</p>
<p>6) Con il secondo motivo è denunciata violazione della L. n. 767 del 1967, art. 18; insufficiente e contraddittoria motivazione;</p>
<p>violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., e dell&#8217;art. 42 Cost., in tema di diritto di proprietà; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1102 c.c., L. n. 1150 del 1942, art. 42 sexies.</p>
<p>Cividin sostiene che si sarebbe verificata ultrapetizione, perchè la domanda iniziale era di riconoscimento del diritto di comproprietà prò quota e quindi secondo la quota millesimale, mentre la sentenza avrebbe affermato che ai M. spetterebbe 1/72 del garage perchè 72 sono i condomini.</p>
<p>Il profilo di ricorso è infondato. La generica, richiesta di attribuzione del bene prò quota, esprime infatti la volontà di conseguire la quota ritenuta di spettanza secondo legge, sicchè il giudice di merito non era vincolato da alcuna autolimitata misura della pretesa.</p>
<p>6.1) Cividin si duole poi dell&#8217;affermazione, contenuta in sentenza a p. 17, a tenore della quale, avendo il costruttore subito (in forza della concessione edilizia) un vincolo di destinazione su tutta l&#8217;area di 951 mq, non vi è suo interesse a sapere quanto spazio spetti all&#8217;uno o all&#8217;altro usuario, poichè comunque resterebbero asserviti i 4 metri quadri di differenza tra attribuzione millesimale o attribuzione in base al numero degli appartamenti.</p>
<p>Parte ricorrente sostiene (pag. 19-20) che se così fosse, si arriverebbe al paradosso di consentire a un singolo condomino di godere tutta l&#8217;area e si Comprimerebbe il diritto dominicale del venditore.</p>
<p>Deduce che la decisione impugnata avrebbe attribuito questo potere al ricorrente.</p>
<p>La censura è completata nel terzo motivo, ove parte ricorrente incidentale lamenta che il giudice di appello sarebbe caduto in contraddizione, perchè, da un lato, avrebbe riconosciuto il diritto al C. di parcheggiare in qualunque punto dei 951 mq soggetti al vincolo e poi avrebbe individuato specificamente e in concreto l&#8217;ubicazione dello spazio di parcheggio del C. stesso, individuazione che sarebbe preclusa dalla normativa applicabile. Le doglianze sono immeritevoli di accoglimento.</p>
<p>La sentenza ha affermato un principio coerente con l&#8217;insegnamento di questa Corte (Cass. 730/08), secondo il quale la speciale normativa urbanistica, dettata dalla L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, introdotto dalla L. n. 765 del 1967, art. 18, si limita a prescrivere, per i fabbricati di nuova costruzione, la destinazione obbligatoria di appositi spazi, a parcheggi, in misura proporzionale alla cubatura totale dell&#8217;edificio determinando, mediante tale vincolo di carattere pubblicistico, un diritto reale d&#8217;uso sugli spazi predetti a favore di tutti i condomini dell&#8217;edificio, senza imporre all&#8217;originario costruttore alcun obbligo di cessione in proprietà degli spazi in questione.</p>
<p>Ha quindi affermato che deve essere assicurato all&#8217;acquirente di un appartamento la possibilità di utilizzare detta area per il parcheggio del veicolo, previo accesso e uscita su parte dell&#8217;area stessa (pag. 18 penultimo capoverso) destinata a rampe e percorsi di avvicinamento agli spazi di sosta e quindi a uso promiscuo. Ha infine individuato in concreto lo spazio spettante al C., individuato come da decreto di sequestro.</p>
<p>Scaturisce da questa decisione che in linea di principio è esatto il ragionamento che mira a salvaguardare il diritto dell&#8217;istante a conseguire la possibilità di usare per il parcheggio di una propria vettura l&#8217;area soggetta a vincolo e ciò per una misura sufficiente alla bisogna e con l&#8217;ovvia disponibilità di spazi di entrata e di uscita.</p>
<p>L&#8217;individuazione dello spazio fisico riservato all&#8217;acquirente sarebbe stata rimessa al condominio se i condomini avessero agito in giudizio come il C..</p>
<p>In relazione all&#8217;anomala condizione creatasi, di un solo condomino istante per il conseguimento del diritto reale d&#8217;uso, la Corte d&#8217;appello ha coniugato ragionevolmente l&#8217;affermazione di principio iniziale, con la individuazione dello spazio fisico per la sosta del veicolo C., entro cui ha limitato (fermo l&#8217;uso degli spazi di accesso) il diritto dell&#8217;istante.</p>
<p>A fronte di questa statuizione, parte Cividin non ha interesse a ricorrere, giacchè la sua situazione giuridica ne esce avvantaggiata. Infatti, invece di soggiacere al voluttuario utilizzo di qualunque parte dell&#8217;area vincolata, essa vede occupato a buon diritto dal C. solo lo spazio determinato in sentenza; ne consegue che la restante area vincolata, che rimane di proprietà della Cividin, potrebbe essere usucapita dalla stessa controricorrente, la quale proprio di questa possibilità ha discusso ripetutamente in ricorso.</p>
<p>Di qui il rigetto di secondo e terzo motivo.</p>
<p>7) Stessa sorte merita il quarto motivo, relativo alla liquidazione delle spese di lite in appello, poste, come si è detto sub 4) a carico di Cividin per due terzi e compensate per un terzo.</p>
<p>La denunciata violazione di legge (art. 92 c.p.c.) non sussiste, perchè si è avuta nella specie reciproca soccombenza, atteso il rigetto da un lato dell&#8217;eccezione di prescrizione del diritto, che mirava a precludere all&#8217;acquirente ogni pretesa sull&#8217;area di parcheggio, e dall&#8217;altro della richiesta di riduzione del corrispettivo.</p>
<p>Non sussiste neppure errata valutazione dell&#8217;incidenza delle due decisioni. Va premesso che, non essendo stata esposta alcuna censura per vizio di motivazione, il rilievo è incongruo in riferimento alla doglianza di violazione di legge. In ogni caso va osservato che l&#8217;apprezzamento di merito reso dal giudice d&#8217;appello, insindacabile in questa sede se congruamente motivato, appare inattaccabile, atteso che v&#8217; è netta predominanza della soccombenza circa la sussistenza del diritto azionato rispetto a quella relativa alla quantificazione del connesso corrispettivo. Discende da quanto esposto il rigetto dei ricorsi e la compensazione delle spese di lite, giustificata dalle precisazioni in diritto che sono state qui rese e che in parte giustificavano il ricorso incidentale.</p>
<p>P.Q.M.<br />
La Corte rigetta il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale. Spese compensate</p>
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		<title>Sul condomino grava solo una responsabilità parziale in relazione alla sua quota</title>
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		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vittorio Coscarella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>

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		<description><![CDATA[Non è ravvisabile alcuna responsabilità solidale tra il condominio ed il condomino, su cui grava una responsabilità solo parziale in relazione alla sua quota, anche nei rapporti esterni. Il titolo esecutivo giudiziale, intervenuto nei confronti dell&#8217;ente di gestione condominiale in &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.vittoriocoscarella.it/2012/02/04/sul-condomino-grava-solo-una-responsabilita-parziale-in-relazione-alla-sua-quota/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non è ravvisabile alcuna responsabilità solidale tra il condominio ed il condomino, su cui grava una responsabilità solo parziale in relazione alla sua quota, anche nei rapporti esterni.</p>
<p>Il titolo esecutivo giudiziale, intervenuto nei confronti dell&#8217;ente di gestione condominiale in persona dell&#8217;amministratore pro-tempore, non può essere validamente azionato nei confronti del singolo condomino, giacché quest&#8217;ultimo non deve considerarsi un obbligato solidale. Al riguardo, si rileva che la responsabilità di ciascun condomino è solo parziale in proporzione alla sua quota, anche nei rapporti esterni.</p>
<p><em><strong>Cass. civ. Sez. III, 30/01/2012, n. 1289 <span id="more-1281"></span></strong></em></p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente</p>
<p>Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Consigliere</p>
<p>Dott. SPAGNA MUSSO Bruno &#8211; Consigliere</p>
<p>Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; Consigliere</p>
<p>Dott. D&#8217;AMICO Paolo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p>sentenza</p>
<p>sul ricorso 1302/2009 proposto da:</p>
<p>F.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell&#8217;avvocato BRUNO RITA, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato RIZZO ANTONIO giusta delega in atti;</p>
<p>- ricorrente -</p>
<p>G.S.;</p>
<p>- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 195/2008 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 14/01/2008, R.G.N. 12412/2006;</p>
<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D&#8217;AMICO;</p>
<p>udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del 1 motivo;</p>
<p>accoglimento del 2 e 3 motivo.</p>
<p>Svolgimento del processo<br />
F.C. convenne in giudizio G.S. proponendo opposizione avverso l&#8217;atto di precetto, notificatole in data 25 ottobre 2006, con il quale il G. le aveva intimato il pagamento della somma complessiva di Euro 2.193,90.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;opposizione, la F. deduceva che l&#8217;atto di precetto in questione doveva considerarsi nullo non essendole mai stato notificato il relativo titolo esecutivo. Deduceva altresì che tale titolo, ottenuto contro un condominio in persona dell&#8217;amministratore, può essere fatto valere nei confronti del singolo condomino purchè l&#8217;esecuzione forzata venga preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nei confronti del condomino contro il quale viene intrapresa l&#8217;esecuzione stessa.</p>
<p>Costituitosi in giudizio, il G. eccepiva preliminarmente l&#8217;avvenuta cessazione della materia del contendere essendo stata notificata a controparte, in data 12 dicembre 2006, copia conforme del titolo esecutivo de quo unitamente ad un nuovo atto di precetto.</p>
<p>Nel merito il medesimo G. sosteneva che la notificazione non era necessaria giacchè il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell&#8217;art. 654 c.p.c., comma 2, e che comunque nel precetto c&#8217;era pure l&#8217;indicazione dell&#8217;avvenuta apposizione della formula esecutiva.</p>
<p>Il Tribunale stabiliva che la notificazione del successivo precetto non aveva determinato la cessazione della materia del contendere.</p>
<p>Ribadiva inoltre che non era necessario notificare il titolo esecutivo (ossia il decreto divenuto definitivo) in virtù dell&#8217;art. 654 c.p.c., comma 2, e che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio era titolo esecutivo per le obbligazioni in solido.</p>
<p>Per tali motivi rigettava l&#8217;opposizione proposta da F..</p>
<p>Propone ricorso per cassazione F.C. con tre motivi.</p>
<p>Non ha svolto attività difensiva G.S..</p>
<p>Motivi della decisione<br />
Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia &#8220;Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 479 c.p.c., e art. 654 c.p.c., comma 2, &#8211; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5&#8243;.</p>
<p>Secondo parte ricorrente il giudice di merito non ha considerato che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, se azionabile esecutivamente in danno all&#8217;ente di gestione pur senza nuova notificazione, non lo è in danno al condomino, al quale sarebbe occorsa una nuova notificazione, prima o contestualmente al precetto.</p>
<p>Il motivo è fondato.</p>
<p>Posto che nel caso in esame l&#8217;opponente non pone in questa sede la questione se il titolo esecutivo giudiziale, intervenuto nei confronti dell&#8217;ente di gestione condominiale in persona dell&#8217;amministratore prò tempore, possa essere validamente azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato solidale (questione che, secondo Cass. Sez. Un., n. 9148/2008, è ormai definitivamente risolta nel senso che, esclusa la solidarietà, la responsabilità del condomino è solo parziale in proporzione alla sua quota, anche nel rapporti esterni), osserva, tuttavia, questa Corte che, anche sotto l&#8217;erroneo presupposto che il titolo esecutivo ottenuto contro il condominio possa essere fatto valere in executivìs contro il singolo condomino quale preteso obbligato in solido, il precetto, intimato a tal fine allo stesso condomino, non avrebbe comunque potuto prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell&#8217;ente di gestione, ancorchè detta ingiunzione fosse risultata del tipo ex art. 654 c.p.c., comma 2.</p>
<p>E&#8217; di tutta evidenza, infatti, che, se una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;art. 654 c.p.c., comma 2, detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro soggetto, non indicato nell&#8217;ingiunzione, per la pretesa sua qualità di obbligato solidale.</p>
<p>Costui, invero, deve essere messo in grado non solo di conoscere qual è il titolo ex art. 474 c.p.c., in base al quale viene minacciata in suo danno l&#8217;esecuzione, ma anche di adempiere l&#8217;obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall&#8217;art. 480 c.p.c..</p>
<p>Con il secondo e terzo motivo si denuncia rispettivamente: 2) &#8220;omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)&#8221;;</p>
<p>3) &#8220;Violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1292, 1294 e 1314 c.c. &#8211; Omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)&#8221;.</p>
<p>L&#8217;accoglimento del primo motivo comporta l&#8217;assorbimento del secondo e del terzo mentre, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell&#8217;art. 384 c.p.c., comma 2, dichiarando la nullità del precetto. Non v&#8217;è luogo a decidere sulle spese per la presente fase e sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del merito.</p>
<p>In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione dell&#8217;impugnata sentenza.</p>
<p>P.Q.M.<br />
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., dichiara la nullità del precetto.</p>
<p>Non v&#8217;è luogo a decidere per le spese del giudizio di cassazione; si compensano le spese del merito.</p>
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		<title>Decreto &#8220;cresci Italia&#8221;: le misure sulla tutela dei consumatori</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 06:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vittorio Coscarella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutela dei Consumatori]]></category>

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		<description><![CDATA[Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie  S&#8217;inserisce nel Codice del consumo l’articolo 37-bis che, posto dopo l’articolo 37 in tema di azione inibitoria concessa alle associazioni dei consumatori nei confronti dei professionisti che utilizzano condizioni generali di cui sia accertata &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.vittoriocoscarella.it/2012/01/29/decreto-cresci-italia-le-misure-sulla-tutela-dei-consumatori/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie </strong><br />
S&#8217;inserisce nel Codice del consumo l’articolo 37-bis che, posto dopo l’articolo 37 in tema di azione inibitoria concessa alle associazioni dei consumatori nei confronti dei professionisti che utilizzano condizioni generali di cui sia accertata l’abusività, offre un’ulteriore tutela amministrativa contro la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori. È prevista, al riguardo, l’attribuzione di maggiori poteri all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato.<span id="more-1274"></span></p>
<p><strong>Norme per rendere più efficace l’azione di classe </strong><br />
Sono apportate modificazioni all’articolo 140-bis del Codice del consumo, rimuovendo taluni limiti soggettivi e procedurali nell’esercizio della c.d. class action.</p>
<p><strong>Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive </strong><br />
Sono rafforzati gli strumenti di tutela a favore delle imprese di minori dimensioni, estendendo anche alle microimprese (con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro) le tutele attualmente previste dal codice del Consumo in favore delle sole persone fisiche.</p>
<p><strong>Contenuto delle carte di servizio </strong><br />
La norma integra in dettaglio il contenuto minimo delle c.d. “carte di servizio” ai concessionari, stabilendo che nelle stesse debbano essere indicati in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che i consumatori e le imprese utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio.</p>
<p><em><strong>Fonte: <a href="http://www.governo.it/backoffice/allegati/66222-7323.pdf">comunicato</a> del Consiglio dei Ministri n.11</strong></em></p>
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		<title>LEGGE 29 dicembre 2011, n. 218</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vittorio Coscarella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procedura Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[LEGGE 29 dicembre 2011, n. 218: Modifica dell&#8217;articolo 645 e interpretazione autentica dell&#8217;articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo. (G.U. n. 4 del 5-1-2012 ) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.vittoriocoscarella.it/2012/01/23/legge-29-dicembre-2011-n-218/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LEGGE 29 dicembre 2011, n. 218: Modifica dell&#8217;articolo 645 e interpretazione autentica dell&#8217;articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo. (G.U. n. 4 del 5-1-2012 )</p>
<p>La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p>Promulga la seguente legge:</p>
<p>Art. 1</p>
<p>Modifica all&#8217;articolo 645 del codice di procedura civile</p>
<p>1. Al secondo comma dell&#8217;articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a meta&#8217;» sono soppresse.<span id="more-1269"></span></p>
<p>Art. 2</p>
<p>Disposizione transitoria</p>
<p>1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l&#8217;articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell&#8217;attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l&#8217;opponente abbia assegnato all&#8217;opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all&#8217;articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.</p>
<p>La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.</p>
<p>Data a Roma, addi&#8217; 29 dicembre 2011.</p>
<p>NAPOLITANO</p>
<p>Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri</p>
<p>Visto, il Guardasigilli: Severino</p>
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