Lo Studio Legale Coscarella nasce da un progetto dell’Avv. Vittorio Coscarella volto alla costituzione di un team professionale a carattere plurisettoriale e vocazione fortemente civilistica, societaria, bancaria e finanziaria.
Attualmente lo Studio può contare, oltre al titolare, dell’apporto professionale di due avvocati civilisti, un avvocato penalista e due dottori in Giurisprudenza.
Lo Studio si propone nell’attuale mercato dei servizi legali come una realtà dinamica, altamente specializzata, dotata di un’organizzazione evoluta e in grado di offrire una varietà di servizi integrati, di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale, in materie che richiedono competenze di natura interdisciplinare.
Le aree di attività sono: diritto civile, diritto di famiglia, volontaria giurisdizione, arbitrati e mediazione civile, diritto amministrativo, diritto penale, diritto bancario, recupero crediti, procedure concorsuali, diritto societario.
Assistenza giudiziale
Arbitrati
Assistenza stragiudiziale
Domiciliazioni
La prescrizione del credito risarcitorio per danni prenatale da farmaci teratogeni inizia dalla domanda amministrativa (Cassazione civile sez. III, 24/01/2024, n.2375)
Il termine di prescrizione del credito risarcitorio relativo ai danni, subiti nella fase di vita prenatale a causa dell’assunzione di farmaci ad effetti teratogeni da parte della gestante, decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo di cui all’art. 1 l. 29 ottobre 2005, n. 229, salvo prova, di cui è onerato il convenuto, da fornirsi anche in via presuntiva, che la consapevolezza, in capo al danneggiato, del nesso causale tra l’assunzione del farmaco e la propria condizione di disabilità e/o menomazione non sia maturata in epoca anteriore.
Leggi tuttoLa mancata opposizione all’omologa e la reclamabilità del decreto di omologa
L’istituto del c.d. cram-down fiscale disciplinato nell’art. 180, comma 4, l. fall. non dà luogo ad un tertium genus di giudizio di omologazione del concordato preventivo, ma segue il regime procedurale ordinario, che contempla il reclamo ex art. 183 l. fall. (art. 180, comma 4, l. fall.) ovvero quello semplificato, che ne esclude la proponibilità (art. 180, comma 3, l. fall.), a seconda che siano proposte o meno opposizioni. ( Cassazione civile sez. I, 10/01/2024, n.1033 )
Leggi tuttoDichiarazione di nullità del contratto di mutuo da parte del Tribunale e obbligo della Corte d’appello di rispettare il giudicato interno
Il giudice d’appello non può dichiarare la nullità parziale del contratto, per preclusione da giudicato, qualora il giudice di primo grado abbia ritenuto integralmente nullo il contratto, e l’appellante si sia doluto non di tale giudizio, ma soltanto della mancata conversione del contratto ai sensi dell’art. 1424 c.c. ( Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1010)
Leggi tuttoVendita di un bene mobile: non sono necessarie forme particolari, potendo essere validamente conclusa anche mediante semplici manifestazioni verbali di consenso
La vendita di un bene mobile non necessita, per il suo perfezionamento, dell’adozione di forme particolari, potendo essere validamente conclusa anche mediante semplici manifestazioni verbali di consenso, con la conseguenza che l’effetto traslativo, al pari di tutte le altre ipotesi di compravendita di cosa mobile determinata, ha luogo all’atto dell’incontro del “consensus in idem placitum”
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